Chi ha iniziato a versare i contributi previdenziale dal 1996 ed è quindi soggetto al sistema contributivo di calcolo della pensione può sommare gli anni accreditati in più gestioni previdenziali cumulandoli e scegliendo tra due diversi requisiti per accedere sia alla pensione di vecchiaia che a quella anticipata.
La normativa che regola il cumulo dei contributi per chi li ha versati dopo il 1995 è contenuta nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 184/1997. Si applica anche a chi, pur avendo iniziato a versare prima, sceglie di farsi liquidare la pensione con il sistema di calcolo contributivo, invece che con quello misto (retributivo-contributivo). Sulle modalità di applicazione di questa tipologia di cumulo l’Inps ha fornito indicazioni con lacircolare 116 del 2011 . Tuttavia, a seguito della riforma previdenziale Monti-Fornero di fine 2011, non aveva fornito aggiornamenti, tanto che il rimandava esplicitamente a una successiva comunicazione.
Ora, a distanza di 5 anni e mezzo dalla riforma e a 4 anni e mezzo dal messaggio, con la circolare 103/2017 pubblicata il 23 giugno, l’istituto di previdenza ha divulgato le informazioni aggiornate.

Pensione di vecchiaia

Con il cumulo del Dlgs 184/1997 si possono ottenere le pensioni di vecchiaia, inabilità, ai superstiti e quella anticipata. A tal fine si sommano i contributi versati in almeno due gestioni fra quelle dell’assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive ed esclusive, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione separata. I contributi posseduti presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti possono essere usati se soggette al sistema contributivo, ma comunque solo per raggiungere il diritto a pensione e non per l’importo dell’assegno.
Sia per quanto riguarda la pensione di vecchiaia che quella anticipata, secondo l’Inps i lavoratori soggetti al sistema contributivo (ma non quelli che lo hanno scelto come opzione), possono scegliere con quali requisiti accedervi. In particolare al trattamento di vecchiaia si arriva al raggiungimento dei requisiti “standard” pari attualmente a 66 anni e 7 mesi di età, 20 di contributi, e con un assegno del valore pari almeno a 1,5 volte il trattamento pensionistico minimo, oppure a 70 anni e 7 mesi con 5 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto).

Pensione anticipata

Per la pensione anticipata si può scegliere tra quella “tipica” del contributivo, cioè attualmente 63 anni e 7 mesi di età, 20 di contributi e un assegno pari almeno a 2,8 volte quello minimo, oppure quella che scatta con 42 anni e 10 mesi di contributi (1 anni in meno le donne), indipendentemente dall’età e dall’importo dell’assegno.
Se si sceglie il contributivo come opzione, invece, i requisiti per la pensione con il cumulo cambiano in relazione alla maturazione o meno al 31 dicembre 2011 dei requisiti per l’attivazione dell’opzione (15 anni di contributi di cui almeno 5 nel contributivo), sia per il diritto a pensione nel sistema contributivo.In particolare chi aveva già i requisiti va in pensione con le regole generali del sistema misto e quindi non può accedere alla vecchiaia a 70 anni o all’anticipata a 63 anni e 7 mesi.