La legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, introduce due novità operative rilevanti in materia di lavoro. Il testo coordinato è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026.
Per i tirocini extracurriculari, viene precisato che la durata massima non può superare 12 mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla normativa vigente. Resta confermato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro subordinato.
Sul fronte dei rinnovi dei CCNL, in caso di mancato rinnovo entro 9 mesi dalla naturale scadenza, in assenza di diversa previsione contrattuale, è previsto un adeguamento retributivo a titolo di anticipazione forfettaria pari al 50% dell’IPCA. Per i CCNL già scaduti, la decorrenza delle nuove regole è fissata al 1° gennaio 2027.
In sintesi: la conversione del D.L. Lavoro 2026 rafforza il controllo sull’uso dei tirocini extracurriculari e accelera il meccanismo economico di tutela dei lavoratori in caso di ritardo nei rinnovi contrattuali.
Fonti istituzionali essenziali: