Contratto di soggiorno: procedura digitale con firma digitale
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul Portale Servizi – Sportello Unico Immigrazione la nota “Flussi, così contratto di soggiorno, accordo di integrazione e permesso di soggiorno”, che definisce la nuova modalità digitale per la gestione del contratto di soggiorno, la stipula dell’Accordo di integrazione e la richiesta del permesso di soggiorno per i lavoratori entrati con i flussi.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico sull’immigrazione”), art. 22, comma 6: prescrive che entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale il contratto di soggiorno sia sottoscritto, anche con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
  • D.Lgs. n. 286/1998, art. 4-bis, comma 2: stabilisce che l’Accordo di integrazione, nelle modalità previste dall’art. 22 comma 6, è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.
  • DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico della documentazione amministrativa”), art. 47: disciplina le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, tra cui la dichiarazione che la firma autografa è apposta dal lavoratore, utile per la validazione digitale del contratto.

Procedura operativa – passi principali

  1. PEC con rilascio visto e istruzioni
    Il datore di lavoro riceve tramite PEC, all’indirizzo indicato sulla domanda di nulla osta, la comunicazione del rilascio del visto e le modalità per notificare allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) la data di ingresso del lavoratore.
  2. Inserimento dati di frontiera
    All’ingresso del lavoratore, il datore accede all’Area riservata del Portale Servizi ALI → Sportello Unico Immigrazione → “Ricerca domanda”, seleziona la domanda in stato “Registrazione dello straniero”, clicca su “Inserisci dati frontiera”, e inserisce: punto/frontiera di ingresso, data di ingresso, numero del visto. Poi trasmette allo SUI.
  3. Codice fiscale definitivo
    Dopo l’inserimento dei dati frontiera, il datore riceve una PEC con il codice fiscale definitivo del lavoratore extracomunitario.
  4. Invio del contratto di soggiorno
    Il datore riceve via PEC il contratto di soggiorno da firmare digitalmente ai sensi dell’art. 22, comma 6 del D.Lgs. 286/1998. Il lavoratore può firmarlo in forma autografa; la firma digitale del datore su copia informatica del contratto firmato autografo costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000. Poi il contratto va trasmesso telematicamente al SUI tramite caricamento nel Portale Servizi ALI.
  5. Accordo di integrazione (se previsto)
    Se la normativa lo richiede, il sistema rende disponibile una sezione del portale per inserire i dati necessari all’Accordo di integrazione; questo viene generato, firmato dall’Amministrazione, inviato via PEC al datore, firmato dal lavoratore, caricato al portale per validazione da parte dello SUI.
  6. Richiesta del permesso di soggiorno
    Dopo che il contratto e (se necessario) l’Accordo sono acquisiti e validati, lo SUI trasmette al datore di lavoro, via PEC, i Moduli 1 e 2 del modello 209, che il lavoratore dovrà usare per gli Uffici Postali e la Questura. Contemporaneamente servono anche: contratto firmato, codice fiscale definitivo, documento del lavoratore, visto d’ingresso.
  7. Busta e bollettini
    Le buste ufficiali per spedizione saranno disponibili da ottobre 2025; fino ad allora si deve usare una busta A4 reperita privatamente, riportando nella busta quanto indicato nella PEC che invia il modello 209. I bollettini invece sono reperibili già negli Uffici Postali.
  8. Trasmissione contestuale
    Il contratto di soggiorno firmato e l’Accordo di integrazione, firmato dal lavoratore, possono essere trasmessi allo SUI insieme (contestualmente).