Contratto di soggiorno: procedura digitale con firma digitale
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul Portale Servizi – Sportello Unico Immigrazione la nota “Flussi, così contratto di soggiorno, accordo di integrazione e permesso di soggiorno”, che definisce la nuova modalità digitale per la gestione del contratto di soggiorno, la stipula dell’Accordo di integrazione e la richiesta del permesso di soggiorno per i lavoratori entrati con i flussi.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico sull’immigrazione”), art. 22, comma 6: prescrive che entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale il contratto di soggiorno sia sottoscritto, anche con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
- D.Lgs. n. 286/1998, art. 4-bis, comma 2: stabilisce che l’Accordo di integrazione, nelle modalità previste dall’art. 22 comma 6, è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico della documentazione amministrativa”), art. 47: disciplina le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, tra cui la dichiarazione che la firma autografa è apposta dal lavoratore, utile per la validazione digitale del contratto.
Procedura operativa – passi principali
- PEC con rilascio visto e istruzioni
Il datore di lavoro riceve tramite PEC, all’indirizzo indicato sulla domanda di nulla osta, la comunicazione del rilascio del visto e le modalità per notificare allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) la data di ingresso del lavoratore. - Inserimento dati di frontiera
All’ingresso del lavoratore, il datore accede all’Area riservata del Portale Servizi ALI → Sportello Unico Immigrazione → “Ricerca domanda”, seleziona la domanda in stato “Registrazione dello straniero”, clicca su “Inserisci dati frontiera”, e inserisce: punto/frontiera di ingresso, data di ingresso, numero del visto. Poi trasmette allo SUI. - Codice fiscale definitivo
Dopo l’inserimento dei dati frontiera, il datore riceve una PEC con il codice fiscale definitivo del lavoratore extracomunitario. - Invio del contratto di soggiorno
Il datore riceve via PEC il contratto di soggiorno da firmare digitalmente ai sensi dell’art. 22, comma 6 del D.Lgs. 286/1998. Il lavoratore può firmarlo in forma autografa; la firma digitale del datore su copia informatica del contratto firmato autografo costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000. Poi il contratto va trasmesso telematicamente al SUI tramite caricamento nel Portale Servizi ALI. - Accordo di integrazione (se previsto)
Se la normativa lo richiede, il sistema rende disponibile una sezione del portale per inserire i dati necessari all’Accordo di integrazione; questo viene generato, firmato dall’Amministrazione, inviato via PEC al datore, firmato dal lavoratore, caricato al portale per validazione da parte dello SUI. - Richiesta del permesso di soggiorno
Dopo che il contratto e (se necessario) l’Accordo sono acquisiti e validati, lo SUI trasmette al datore di lavoro, via PEC, i Moduli 1 e 2 del modello 209, che il lavoratore dovrà usare per gli Uffici Postali e la Questura. Contemporaneamente servono anche: contratto firmato, codice fiscale definitivo, documento del lavoratore, visto d’ingresso. - Busta e bollettini
Le buste ufficiali per spedizione saranno disponibili da ottobre 2025; fino ad allora si deve usare una busta A4 reperita privatamente, riportando nella busta quanto indicato nella PEC che invia il modello 209. I bollettini invece sono reperibili già negli Uffici Postali. - Trasmissione contestuale
Il contratto di soggiorno firmato e l’Accordo di integrazione, firmato dal lavoratore, possono essere trasmessi allo SUI insieme (contestualmente).