Con la conversione in legge del D.L. n. 95/2025 (“Decreto Economia”) è stato approvato il nuovo bonus per le mamme lavoratrici, dipendenti e autonome, con due o più figli.
Si tratta di una misura valida solo per il 2025 ed erogabile dal prossimo dicembre, pari a 40 euro netti al mese per ogni mese, o frazione, di vigenza del rapporto di lavoro.
Per accedere al beneficio occorre rispettare precise condizioni.
L’approvazione definitiva alla Camera dei Deputati ha confermato gran parte del testo del D.L. n. 95/2025, che in sede parlamentare ha subito alcune modifiche.
È rimasta invariata la norma sull’integrazione del reddito per le lavoratrici madri con due o più figli. Originariamente, il 2025 doveva essere l’anno di avvio strutturale della misura, ma vincoli tecnici e di bilancio ne hanno rinviato la piena attuazione al 2026 (art. 6, lettere a) e b)).
La misura attuale è quindi transitoria e, per quest’anno, la decontribuzione resta solo per le lavoratrici a tempo indeterminato con almeno tre figli, di cui l’ultimo minorenne.
Il beneficio consiste in un abbattimento della contribuzione previdenziale fino a un massimo di 3.000 euro annui (riparametrati mensilmente), senza incidere sull’aliquota utile per il calcolo della pensione.
Si applica anche alle socie lavoratrici con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001 e, in base all’equiparazione normativa, ai contratti a tempo indeterminato stipulati per somministrazione.
Un’eventuale trasformazione da tempo determinato a indeterminato consente di fruire del beneficio dal mese di riferimento.
L’Messaggio INPS n. 401/2025 ha chiarito che anche l’affido o l’adozione di un terzo figlio dà diritto alla decontribuzione dalla data di ingresso in famiglia.
Il nuovo bonus 2025
Il comma 2 dell’art. 6 introduce un’integrazione economica per il solo anno 2025, esente da imposte e contributi, e irrilevante ai fini ISEE (DPCM n. 159/2013), destinata a:
- a) Lavoratrici madri con due figli, di cui il secondo sotto i 10 anni, titolari di contratto a tempo indeterminato (incluso l’apprendistato definito dall’art. 41 del D.L.vo n. 81/2015). Il diritto decorre dalla nascita del secondo figlio se avvenuta in corso d’anno.
- b) Lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali autonome (incluse casse professionali e gestione separata INPS) con due figli minori fino ai 10 anni.
- c) Lavoratrici madri con almeno tre figli (ultimo minorenne) con contratto a tempo determinato.
- d) Lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali autonome, casse professionali (D.L. n. 509/1994 e D.L. n. 103/1966) o gestione separata INPS ex art. 2, comma 36, legge n. 335/1995, con più di due figli fino alla maggiore età del più piccolo.
Sono escluse le lavoratrici domestiche e, secondo interpretazione, le titolari di contratti intermittenti o prestazioni occasionali (art. 54-bis del D.L. n. 50/2017).
Condizioni e domanda
Per ottenere il bonus:
- Le lavoratrici a tempo indeterminato con due figli (secondo sotto i 10 anni) devono inviare domanda telematica all’INPS, indicando i codici fiscali dei figli, secondo le istruzioni che saranno fornite.
- L’importo è di 40 euro netti al mese, per ogni mese (o frazione) di lavoro nel 2025, a condizione che il reddito da lavoro non superi 40.000 euro annui.
- Il reddito considerato è quello complessivo da lavoro (in denaro e natura, inclusi premi e indennità, esclusi i fringe benefit).
Lo stesso importo spetta:
- alle lavoratrici autonome con due figli,
- alle dipendenti a tempo determinato e alle autonome della lettera d) con almeno tre figli minorenni,
sempre entro il limite dei 40.000 euro annui.
Per queste ultime, il reddito non deve derivare da un contratto a tempo indeterminato in essere. Ad esempio, sono escluse dal bonus le lavoratrici con contratto part-time indeterminato che abbiano anche un contratto a termine o un’attività autonoma contestuale presso lo stesso datore di lavoro.
Il riferimento è all’art. 17 della legge n. 203/2014 (“Collegato Lavoro”), che disciplina il contratto misto.