L’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha istituito la  c.d. “Decontribuzione Sud”, una agevolazione contributiva  per i datori di lavoro privati  con sedi operative nelle regioni meno sviluppate ( Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Si tratta di un esonero  pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi INAIL, senza massimali contributivi.

Va ricordato anche che   non è applicabile nel  settore agricolo , nel settore finanziario e del lavoro domestico.

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ne ha prorogato  l’applicazione e lo stanziamento delle risorse  fino al 2029,  con riduzione dell’aliquota di esonero  dopo il 2025 :

  • al 20% per  gli anni 2026-2027
  • al 10% per il 2028-2029.

Si attendeva per il 2022  la autorizzazione della Commissione europea che è giunta nei giorni scorsi  con la decisione C (2022) 4499 final del 24 giugno e consente la deroga alla normativa sugli aiuti di stato fino al 31 dicembre 2022