La legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) interviene sull’ambito soggettivo di applicazione della decontribuzione Sud e dell’incentivo per l’assunzione di giovani under 36, introdotti dall’art. 1, commi 161-167 e 10-15, della L. n. 178/2020, chiarendo l’inclusione delle agenzie di assicurazione.
In sede di autorizzazione europea, tali misure erano state escluse per il settore finanziario, individuato nella sezione “K” della classificazione NACE, corrispondente alle divisioni ATECO 64, 65 e 66. Ciò aveva determinato l’automatica esclusione anche degli intermediari assicurativi, nonostante la natura prevalentemente ausiliaria dell’attività svolta e la struttura dimensionale tipica di piccole imprese.
I commi 860-862 dell’art. 1 della L. n. 199/2025 introducono una norma di interpretazione autentica, stabilendo che gli incentivi si applicano ai datori di lavoro che svolgevano attività riconducibili ai codici ATECO 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04. Il recupero degli sgravi è tuttavia limitato al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2024.
I relativi importi potranno essere recuperati entro il 31 dicembre 2026, secondo modalità che dovranno essere definite da apposita circolare INPS, anche ai fini dell’eventuale annullamento delle richieste di restituzione già notificate.
Resta ferma l’applicabilità alle agenzie di assicurazione della decontribuzione Sud PMI introdotta dalla L. n. 207/2024, in quanto ricondotta al regime de minimis di cui al Reg. UE n. 2831/2023; la misura per le grandi imprese risulta invece ancora subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.