È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2026 il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante misure urgenti in ambito fiscale ed economico. Il provvedimento introduce interventi puntuali che incidono su diversi istituti, con effetti operativi già nel corso del 2026 e, in alcuni casi, dal periodo d’imposta 2027.
Debiti INPS a rate: il Decreto fiscale taglia il costo delle dilazioni
Il D.L. n. 38/2026 interviene sul costo delle dilazioni contributive riducendo la maggiorazione dal 6% al 2%, con effetto dal 28 marzo 2026.
La modifica riguarda l’art. 14 del D.L. n. 38/2026 che incide sul meccanismo previsto dall’art. 13 del D.L. n. 402/1981, base degli interessi su rateazioni e differimenti INPS.
Non viene fissato un tasso unico: cambia solo la maggiorazione che si aggiunge al parametro di riferimento.
La riduzione vale sia per le dilazioni sia per i differimenti, rendendo meno onerosi i piani di rientro.
Dopo quasi 30 anni (maggiorazione ferma al 6%), il costo delle rate contributive si riduce in modo significativo.
Operativamente: impatto immediato sui nuovi piani e necessità di verificare quelli in corso.
Provvigioni: slitta l’entrata in vigore della nuova ritenuta
Uno degli interventi immediatamente rilevanti riguarda la disciplina delle ritenute applicabili alle provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
Il decreto interviene sull’art. 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, differendo l’entrata in vigore della nuova disciplina. Il termine inizialmente fissato al 1° marzo 2026 viene posticipato al 1° maggio 2026.
Si tratta di un rinvio operativo che consente agli operatori e ai sostituti d’imposta di adeguarsi con maggiore gradualità alle nuove modalità di applicazione delle ritenute.
Premi agli sportivi dilettanti: introdotta una soglia di esenzione
Il decreto-legge introduce anche una misura specifica per il settore sportivo dilettantistico, prevedendo un’esenzione limitata dalle ritenute alla fonte.
In particolare, per i compensi erogati agli atleti dilettanti nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2026, non si applica la ritenuta prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600/1973 se l’importo complessivo percepito dal medesimo soggetto non supera 300 euro.
Al superamento di tale soglia, la ritenuta si applica sull’intero ammontare e non solo sulla parte eccedente. La disposizione richiama espressamente l’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021, inserendosi nel quadro della disciplina del lavoro sportivo.
Lavoratori impatriati: coordinamento con il nuovo regime e decorrenza differita
Un ulteriore intervento riguarda il coordinamento normativo del regime fiscale applicabile ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia.
Il decreto modifica l’art. 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiornando i riferimenti normativi e includendo espressamente anche il nuovo regime introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, accanto a quello previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.
L’effetto della modifica è quello di chiarire in modo esplicito la non cumulabilità tra il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR e i regimi agevolativi per gli impatriati, sia nella versione previgente sia in quella riformata.
La disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2027, confermando quindi una scelta di differimento degli effetti per consentire una gestione ordinata del passaggio tra i diversi regimi.
Considerazioni operative
Nel complesso, il decreto-legge interviene con misure eterogenee ma accomunate da una logica di coordinamento e di aggiustamento del quadro normativo esistente.
Il rinvio sulle provvigioni ha un impatto immediato sulla gestione operativa dei rapporti di lavoro autonomo intermediato, mentre la disciplina sui premi sportivi introduce una semplificazione temporanea, di portata limitata ma significativa per il settore dilettantistico.
Più strutturale appare invece l’intervento sui lavoratori impatriati, che chiarisce definitivamente i rapporti tra i diversi regimi fiscali agevolati, evitando sovrapposizioni e possibili utilizzi distorsivi.