Nessuna novità in materia di lavoro per le aziende private, anzi, malgrado le aspettative nessuna proroga per i bonus autoimprenditorialità e assunzioni.

Rispetto alle bozze circolate, il testo pubblicato non contiene la proroga dell’operatività degli incentivi all’autoimprenditorialità e alle assunzioni del D.L. n. 60/2024, che pertanto hanno terminato la loro validità al 31 dicembre 2025.

In particolare, le misure non prorogate (per ora, ma che, secondo quanto chiarito da fonti ministeriali, saranno “ripescate” in sede di conversione del D.L.) sono:

1) gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica, di cui all’articolo 21. La misura riconosce ai giovani disoccupati under 35 che avviano sul territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (settori individuati dal decreto interministeriale 3 aprile 2025) l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel medesimo periodo (dal 1/7/2024 al 31/12/2025). L’esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Oltre al predetto benefico, le imprese possono richiedere all’INPS un contributo un contributo a fondo perduto di 500 euro mensili, per la durata massima di 3 anni;

2) bonus giovani di cui all’articolo 22. Il bonus spetta ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che alla data dell’assunzione incentivata:

– non hanno compiuto 35 anni di età;

– non sono mai stati occupati a tempo indeterminato ovvero sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente di tale esonero;

– risultino aver avuto una precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il beneficio, riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore;

Se l’assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica (ovvero nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’esonero spetta nel limita massimo di 650 euro su base mensile;

3) bonus donne di cui all’articolo 23. Il beneficio consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi Inail) per 24 mesi, fino ad un massimo di 650 euro mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 di:

– donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;

– donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato;

4) bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) di cui all’articolo24. Il bonus spetta ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato in unità produttive ubicate nel Mezzogiorno disoccupati da almeno 24 mesi, che abbiano compiuto i 35 anni di età. L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero.