L’INPS, con il Messaggio n33392025, comunica l’aggiornamento della dichiarazione “de minimis” utilizzata per la richiesta di incentivi soggetti al relativo regime europeo.
L’adeguamento si rende necessario a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti UE 2023/2831 e 2023/2832 del 13 dicembre 2023, in vigore dal 15 dicembre 2023, che ridefiniscono i massimali di aiuto e il triennio di riferimento.
La dichiarazione aggiornata deve essere presentata da tutti i datori di lavoro o beneficiari di incentivi contributivi o economici concessi in regime “de minimis”.
Il nuovo quadro normativo distingue i massimali per impresa unica come segue:
| Settore / Regime | Riferimento normativo | Massimale triennale |
| Regime generale | Reg. UE 2023/2831 | € 300.000 |
| Servizi di interesse economico generale | Reg. UE 2023/2832 | € 750.000 |
| Agricoltura | Reg. UE 1408/2013 – dal 16 dicembre 2024 | € 50.000 |
| Pesca e acquacoltura | Reg. UE 717/2014 | € 40.000 |
È abrogato il precedente limite di € 100.000 per il trasporto merci su strada, ora ricompreso nel massimale generale di € 300.000.
L’INPS ha aggiornato la modulistica telematica e cartacea.
In particolare:
- per le agevolazioni con procedura online, la nuova dichiarazione “de minimis” è integrata nei moduli telematici;
- per le domande non gestite telematicamente (es. incentivo alla ricollocazione dei percettori NASpI di cui all’art. 2, c. 10-bis della Legge 92/2012), l’INPS ha predisposto il modello “SC105”, disponibile nella sezione “Moduli – Aziende e Contributi” del portale istituzionale.
L’uso del modello aggiornato è obbligatorio per tutte le nuove istanze presentate a partire dal 6 novembre 2025.
Le imprese che hanno già presentato domanda in data antecedente devono, su richiesta dell’Istituto, integrare la dichiarazione secondo il nuovo schema.
Riferimenti normativi