Inquadramento generale e base normativa
Il Decreto interministeriale del 24 ottobre 2025, pubblicato con Comunicato del Ministero del Lavoro del 03 dicembre 2025, interviene in modo organico sulla disciplina della rateazione dei debiti contributivi e assicurativi dovuti all’INPS e all’INAIL. Il Decreto stabilisce che le due Istituzioni possono concedere piani di ammortamento fino a sessanta rate mensili, riguardanti contributi, premi e accessori non ancora affidati all’agente della riscossione. Si tratta di un ampliamento significativo rispetto alle precedenti regole, fondate principalmente sull’art. 2, comma 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, nonché sull’art. 116 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
La novità di maggior impatto riguarda la possibilità, espressamente prevista dal Decreto, di concedere una seconda dilazione anche in presenza di un piano in corso. Tale previsione supera alcuni limiti applicativi introdotti dalle precedenti prassi INPS (in particolare la Circolare n. 23/2020 e il Messaggio n. 1956/2023), che ammettevano una nuova rateazione soltanto in presenza di piani decaduti o integralmente conclusi.
Il Decreto affida poi ai Consigli di amministrazione di INPS e INAIL il compito di definire, entro sessanta giorni, requisiti, criteri e modalità operative per accedere ai piani, compresa la disciplina dell’ulteriore dilazione concessa in costanza di un piano attivo.
Regime INPS: criteri vigenti e evoluzione normativa
Storicamente, l’INPS ha disciplinato la rateazione attraverso un corpus complesso di atti amministrativi che oggi costituisce la base di interpretazione in attesa dell’atto attuativo previsto dal Decreto. Tra i documenti principali si ricordano:
- la Circolare n. 106/2010, che ha introdotto criteri uniformi per la dilazione ordinaria, prevedendo piani fino a 24 rate estendibili a 36 o 60 rate in casi specifici di grave crisi aziendale;
- la Circolare n. 23/2020, che ha aggiornato i parametri per la sostenibilità economico-finanziaria dei piani, introducendo l’ISEE aziendale e criteri di valutazione della capacità di rimborso;
- il Messaggio n. 1956/2023, che ha chiarito i casi di proroga e i presupposti per l’ammissione a una nuova rateazione in caso di decadenza dal piano precedente.
La normativa primaria di riferimento resta l’art. 116, commi 15-17, della L. 388/2000, che consente la rateazione dei contributi e sanzioni civili purché sia dimostrata una temporanea situazione di difficoltà economica dell’azienda. Il Decreto del 24 ottobre 2025 si inserisce in questa cornice, introducendo un meccanismo più flessibile volto a evitare cessazioni improvvise di piani rateali in caso di difficoltà sopravvente.
Seconda dilazione in costanza di piano
La previsione più innovativa del Decreto è la facoltà dell’INPS di concedere una seconda dilazione anche mentre è in corso un piano regolarmente adempiuto. Tale misura risponde all’esigenza, emersa negli ultimi anni, di sostenere imprese colpite da crisi energetica, inflazione dei costi e instabilità finanziaria. L’atto attuativo del CdA INPS dovrà chiarire:
- se il nuovo piano assorbirà il precedente, unificando i debiti;
- le condizioni di merito, probabilmente fondate su indicatori di bilancio e capacità di rimborso;
- l’eventuale estensione oltre le sessanta rate nei casi classificati come “crisi non reversibile”, in analogia con i criteri già affermati dalle Circolari del 2010 e 2020.
Regime INAIL: quadro vigente e prospettive
Per l’INAIL, la rateazione dei premi assicurativi è disciplinata principalmente dall’art. 44 del D.P.R. 1124/1965 e dagli aggiornamenti introdotti dalla L. 388/2000. Sul piano della prassi, rilevano:
- la Nota INAIL prot. 4201/2016, che ha introdotto criteri uniformi per la dilazione ordinaria;
- la Circolare n. 36/2017, che ha regolato le modalità di sospensione e ripresa in caso di eventi eccezionali;
- il sistema di rateazione accelerata previsto annualmente per l’autoliquidazione tramite specifici atti direttoriali.
Il Decreto del 24 ottobre 2025 uniforma, di fatto, la disciplina INAIL a quella INPS sotto il profilo della durata massima di sessanta rate, oltre a introdurre la possibilità della seconda dilazione, finora estranea alla prassi INAIL.
Coordinamento con le procedure di riscossione esterna
Le dilazioni disciplinate dal Decreto riguardano esclusivamente debiti non affidati all’agente della riscossione. Per i debiti già trasferiti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione resta applicabile l’art. 19 del D.P.R. 602/1973, che consente piani fino a 72 rate, estendibili a 120 in casi di comprovata difficoltà.
Il sistema risultante, quindi, vede oggi tre livelli di rateazione:
- INPS/INAIL (nuova disciplina 2025): fino a 60 rate, con possibilità di seconda dilazione.
- Agenzia Entrate-Riscossione: 72–120 rate.
- Sospensioni contributive straordinarie, regolate di volta in volta da Decreti emergenziali (es. calamità naturali, emergenze sanitarie), spesso accompagnate da specifiche Circolari applicative.
Impatto operativo e considerazioni applicative
Il Decreto rappresenta un passaggio evolutivo significativo. Le principali ricadute operative sono:
- Maggiore flessibilità nella gestione dei debiti contributivi, soprattutto per imprese in crisi temporanea.
- Riduzione delle decadenze dai piani, grazie alla possibilità di una seconda dilazione integrativa o sostitutiva.
- Necessità per professionisti e datori di lavoro di aggiornare procedure e indicatori di sostenibilità del debito, in attesa delle delibere dei CdA INPS e INAIL.
È verosimile che i nuovi atti applicativi definiscano criteri più rigorosi basati su flussi di cassa prospettici e indici di indebitamento, in continuità con le prassi più recenti dell’INPS.
Conclusione
Il Comunicato del 03 dicembre 2025, che dà attuazione al Decreto del 24 ottobre 2025, segna l’avvio di un sistema più coerente e moderno di gestione delle dilazioni contributive INPS e INAIL. La possibilità di una seconda dilazione, accompagnata da piani estesi fino a sessanta rate, risponde all’esigenza di rendere la riscossione più compatibile con le reali dinamiche finanziarie delle imprese. L’attesa ora è per le delibere dei Consigli di amministrazione, che definiranno in modo puntuale requisiti, documentazione e criteri di concessione.