Le dimissioni del padre lavoratore nei primi anni di vita del figlio richiedono particolare attenzione, perché la normativa distingue due piani diversi: da un lato la convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dall’altro il trattamento speciale su preavviso e NASpI.

Il punto centrale è questo: entro i primi tre anni di vita del bambino, le dimissioni del padre devono essere convalidate dall’ITL. Questo obbligo vale anche se il padre non ha fruito del congedo di paternità.

La Nota INL prot. n. 749 del 25/09/2020 chiarisce infatti che la convalida delle dimissioni del lavoratore padre con figlio fino a tre anni deve essere effettuata a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità. La finalità della procedura è verificare che la scelta del lavoratore sia libera, genuina e non condizionata dal datore di lavoro.

Diverso è il tema del trattamento speciale. Il diritto a non rispettare il preavviso e la possibilità di accedere alla NASpI in caso di dimissioni protette non spettano sempre al padre lavoratore, ma solo in presenza di condizioni specifiche.

La fonte principale è l’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001. Il comma 1 riconosce, nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, le indennità previste in caso di licenziamento e l’esonero dal preavviso. Il comma 2 estende questa tutela al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità. Per il padre, quindi, il presupposto del trattamento speciale non è la sola nascita del figlio, ma la fruizione del congedo di paternità obbligatorio o alternativo.

Questo principio è confermato dalla Circolare INPS n. 32 del 20/03/2023, che riguarda espressamente l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo.

Il Messaggio INPS n. 1356 del 12/04/2023 precisa inoltre che, in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, durante il periodo protetto e fino al compimento di un anno di età del bambino, il lavoratore ha diritto alle indennità previste per il caso di licenziamento e non è tenuto al preavviso. In presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, può quindi accedere anche alla NASpI. (INPS)

Va poi considerato l’Interpello Ministero del Lavoro n. 28/2014, che distingue il periodo fino al primo anno di vita del bambino, rilevante per il preavviso e le tutele economiche, dal periodo fino al terzo anno, rilevante invece per la sola convalida delle dimissioni. (Ministero del Lavoro)

In pratica, quindi, la convalida è sempre necessaria entro i tre anni, mentre il trattamento speciale su preavviso e NASpI spetta solo nel caso del padre che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e si dimetta entro il primo anno di vita del figlio.

Età del bambino Serve convalida ITL? Si usano dimissioni telematiche? Padre ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo? Padre ha fruito del congedo parentale? Trattamento speciale su preavviso? NASpI dovuta per dimissioni “protette”? Esito pratico
Da 0 a 1 anno No Irrilevante Sì, se ricorrono gli altri requisiti Caso pienamente protetto: serve la convalida ITL, il padre non è tenuto al preavviso e può accedere alla NASpI
Da 0 a 1 anno No No Irrilevante No No Convalida obbligatoria, ma senza trattamento speciale. Il solo congedo parentale, anche se fruito, non equivale al congedo di paternità
Da 1 a 3 anni No Sì, fruito in precedenza / No Irrilevante No No Dopo il primo anno resta la tutela formale della convalida. Non opera il trattamento speciale su preavviso e NASpI
Dopo i 3 anni No, salvo altre ipotesi protette Sì o no Sì o no No No Si applica il regime ordinario delle dimissioni

Attenzione, quindi, a non confondere il congedo parentale con il congedo di paternità. Il congedo parentale può essere fruito anche dal padre, ma non fa scattare automaticamente il trattamento speciale previsto dall’art. 55, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Per il trattamento speciale rileva il congedo di paternità obbligatorio previsto dall’art. 27-bis o il congedo di paternità alternativo previsto dall’art. 28 del medesimo decreto.

Per questo motivo, se il padre si dimette entro il primo anno di vita del figlio ma non ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, le dimissioni devono comunque essere convalidate dall’ITL, ma non danno automaticamente diritto al trattamento speciale. In questo caso il preavviso resta regolato dalle disposizioni ordinarie e dal contratto collettivo applicato, e la NASpI non spetta per la sola ragione delle dimissioni protette, salvo che ricorra una diversa ipotesi autonoma, come le dimissioni per giusta causa.

Lo stesso principio vale, a maggior ragione, nel periodo che va da un anno e un giorno fino al compimento dei tre anni di vita del figlio. In questa fase, le dimissioni del padre devono essere ancora convalidate dall’ITL, ma non opera il trattamento speciale collegato al periodo di divieto di licenziamento entro il primo anno.

Un discorso parzialmente diverso riguarda i collaboratori coordinati e continuativi. Anche per i co.co.co. genitori, in caso di recesso entro i primi tre anni di vita del figlio, è prudente e corretto gestire la convalida presso l’ITL, perché la tutela è finalizzata a verificare la genuinità della volontà di cessare il rapporto. Tuttavia, per i co.co.co. non si applicano automaticamente le stesse regole previste per il lavoratore subordinato padre in materia di preavviso, indennità sostitutiva e NASpI.

Il collaboratore coordinato e continuativo, infatti, non accede alla NASpI, che è una prestazione prevista per i lavoratori subordinati. Per i collaboratori può eventualmente rilevare la DIS-COLL, ma solo in presenza dei presupposti previsti dalla relativa disciplina e, in linea generale, in caso di perdita involontaria dell’occupazione. Pertanto, nel caso di recesso volontario del co.co.co., non si può applicare automaticamente lo stesso schema previsto per il padre lavoratore subordinato che ha fruito del congedo di paternità.

La regola pratica può essere riassunta così: per il padre lavoratore subordinato, convalida sempre entro tre anni; trattamento speciale su preavviso e NASpI solo entro il primo anno e solo se ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo. Per i co.co.co., convalida entro tre anni, ma non automatica applicazione delle tutele speciali su preavviso e NASpI previste per il lavoro subordinato.