Con la Nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di convalida delle dimissioni per madri e padri nel periodo protetto si applica anche durante il periodo di prova, sia nei contratti a tempo determinato sia in quelli a tempo indeterminato. La misura, prevista dall’art. 55, comma 4, del Decreto Legislativo n. 151/2001, garantisce che la volontà del lavoratore o della lavoratrice sia espressa in modo libero e consapevole, prevenendo comportamenti discriminatori o pressioni indebite.

Secondo il Ministero, il periodo di prova non costituisce un’eccezione alla regola: la convalida è dunque sempre necessaria quando la risoluzione del rapporto avviene durante il periodo protetto, che si estende fino ai tre anni di vita del figlio, compresi i casi di adozione o affidamento. L’atto deve essere confermato davanti a un funzionario dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, pena la sospensione dell’efficacia delle dimissioni.

L’orientamento ministeriale, pur coerente con la ratio di tutela della norma, solleva dubbi applicativi: ad esempio, nei casi in cui il lavoratore si dimetta spontaneamente durante la prova per accettare un’altra occupazione, la mancata convalida comporta che il rapporto resti formalmente in essere fino a regolarizzazione. Tale situazione, osserva il Ministero, può creare difficoltà operative, ma non esonera dall’obbligo di convalida, che resta vincolante anche nei periodi di prova brevi previsti dall’art. 13 della Legge n. 203/2024.

In sintesi, ogni dimissione di genitori lavoratori nel periodo protetto, indipendentemente dalla fase del rapporto o dal tipo di contratto, deve essere convalidata presso l’ITL per essere valida.