La Circolare INPS del 22 dicembre 2025, n. 154 fornisce indicazioni applicative in tema di dimissioni per fatti concludenti introdotte dall’articolo 19 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato Lavoro 2024) e sui riflessi di tale fattispecie sul diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI. La nuova disciplina si innesta nella regolazione delle dimissioni volontarie di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, e negli accessi agli ammortizzatori sociali disciplinati dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015.
1) Quadro normativo: cosa prevede l’articolo 19 della Legge 203/2024
L’art. 19 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 inserisce nell’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015 il nuovo comma 7-bis, che dispone quanto segue:
- qualora il lavoratore si assenti ingiustificatamente dal lavoro per un periodo più lungo di quello previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto, o in mancanza di previsione contrattuale superiore a quindici giorni, il datore di lavoro può inviare comunicazione all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) affinché ne verifichi la veridicità;
- se l’Ispettorato non rileva cause ostative e se il lavoratore non dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore (dimissioni per fatti concludenti) senza applicazione della disciplina ordinaria delle dimissioni telematiche.
Questo meccanismo realizza una presunzione di volontà di recesso del lavoratore basata su comportamenti concludenti, e rappresenta un’alternativa alla disciplina precedente delle dimissioni telematiche.
2) La nuova ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro
La normativa prevede che:
- l’ipotesi delle dimissioni per fatti concludenti non si attiva automaticamente al verificarsi dell’assenza prolungata: è facoltativa per il datore di lavoro attivare la procedura verso l’INL;
- la procedura non sostituisce obbligatoriamente gli strumenti tradizionali (licenziamento disciplinare, procedura di contestazione, ecc.), salvo che il datore voglia avvalersi in concreto della facoltà prevista per risolvere il rapporto in via alternativa.
Secondo le indicazioni elaborate nella prassi INL e Ministero del Lavoro:
- la comunicazione all’INL deve essere formalizzata solo se il datore ha deciso di intentare la procedura e non in ogni caso di assenza prolungata;
- il termine da considerare è quello superiore previsto dal CCNL applicabile, oppure se manca una specifica previsione collettiva quindici giorni di calendario consecutivi di assenza ingiustificata per far scattare la presunzione di volontà di dimissione.
3) Effetti sul diritto alla NASpI
La Circolare INPS 154/2025 ribadisce il principio già affermato nel Messaggio INPS n. 639 del 19 febbraio 2025: in presenza di dimissioni per fatti concludenti, la cessazione del rapporto di lavoro non configura una cessazione involontaria ai fini NASpI. Ne consegue che:
- il lavoratore non acquista diritto alla NASpI poiché manca il requisito di cessazione involontaria previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015;
- la procedura di cessazione comporta la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore, per cui la prestazione NASpI è preclusa;
- qualora la comunicazione dell’assenza ingiustificata sia ritenuta non veritiera dall’INL o il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza (causa di forza maggiore o fatto imputabile al datore), la risoluzione può essere dichiarata inefficace e il diritto alla NASpI può essere riattivato se sussistono i requisiti ordinari.
4) Aspetti operativi per il datore di lavoro
Secondo le istruzioni operative dell’INPS (messe a sistema con il Messaggio n. 639/2025):
- la risoluzione per fatti concludenti non richiede l’applicazione della procedura di dimissioni telematiche dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015, ma richiede l’invio della comunicazione all’INL;
- le cessazioni intervenute ai sensi del nuovo comma 7-bis devono essere denunciate nel flusso UNIEMENS con il nuovo codice di Tipo Cessazione “1Y” (Risoluzione rapporto di lavoro art. 26 D.Lgs. n. 151/2015, comma 7-bis);
- in caso di rapporto a tempo indeterminato, il datore non è tenuto al versamento del contributo NASpI (“ticket di licenziamento”), poiché la cessazione non genera in capo al lavoratore il diritto teorico alla prestazione.
5) Interazione con le dimissioni per giusta causa
La prassi interpretativa tiene fermo il principio secondo cui:
- se successivamente all’avvio della procedura per fatti concludenti il lavoratore presenta dimissioni per giusta causa tramite procedura telematica, queste prevalgono sulla precedente comunicazione datoriale di cessazione per fatti concludenti;
- in tal caso, e qualora siano soddisfatti i requisiti probatori e contributivi ordinari, il lavoratore può accedere alla NASpI come se si trattasse di dimissioni per giusta causa.
Conclusioni
La Circolare INPS del 22 dicembre 2025, n. 154 si colloca nel quadro interpretativo già delineato dal Messaggio INPS n. 639/2025 e dalla giurisprudenza e prassi ministeriale, confermando che:
- la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti costituisce una nuova ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore;
- essa può essere utilizzata solo se il datore di lavoro decide di attivare la procedura di comunicazione all’INL dopo un’assenza ingiustificata protratta oltre il limite contrattuale o, in mancanza, oltre quindici giorni;
- l’accesso alla NASpI è escluso in tale caso, poiché manca la discontinuità involontaria richiesta per l’indennità;
- il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo NASpI (ticket), e la cessazione va correttamente denunciata nel flusso UNIEMENS con il codice “1Y”.
La circolra con i link ai riferimenti normativi
SOMMARIO: Con la presente Circolare INPS del 22 dicembre 2025, n. 154 si illustra la disciplina recata dall’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, e i suoi riflessi sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.
INDICE
- Premessa e quadro normativo
- Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti di cui all’articolo 19 della legge n. 203/2024
- Dimissioni per fatti concludenti e dimissioni rese dal lavoratore per giusta causa
- Premessa e quadro normativo
L’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (di seguito, anche Collegato Lavoro 2024), ha integrato l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, introducendo il comma 7-bis, che testualmente dispone:
“In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
La citata disposizione introduce, pertanto, la possibilità di intendere risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dello stesso protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto medesimo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni.
L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro comporta, tra l’altro, l’impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, mancando il requisito dell’involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro medesimo.
- Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti di cui all’articolo 19 della legge n. 203/2024
L’articolo 19 del Collegato Lavoro 2024 introduce la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, riconoscendo al datore di lavoro la possibilità di ricondurre al comportamento del lavoratore, che si concretizza nell’assenza ingiustificata dal lavoro oltre un determinato termine o periodo, un effetto risolutivo del rapporto di lavoro medesimo.
In ordine alla corretta interpretazione e attuazione di tale disposizione, sono state fornite le prime istruzioni operative dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro con la Circolare n. 6 del 27.03.2025 .
Le indicazioni rese dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali hanno incidenza sulla valutazione delle causali di cessazione del rapporto di lavoro ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Con la richiamata Circolare n. 6 del 27.03.2025 , il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito, preliminarmente, che l’effetto risolutivo di cui alla previsione introdotta dall’articolo 19 del Collegato Lavoro 2024 “non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà dismissiva del rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma”.
Pertanto, rientra nella facoltà del datore di lavoro valutare se, in caso di assenza ingiustificata protratta per un certo periodo di tempo, come da previsione normativa, avviare la procedura di cui all’articolo 19 del Collegato Lavoro 2024 per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per fatti concludenti.
La nuova procedura, infatti, non è obbligatoria per il datore di lavoro. In proposito, nella citata Circolare n. 6 del 27.03.2025 si precisa che diversi contratti collettivi riconducono ad un’assenza ingiustificata protratta nel tempo conseguenze di tipo disciplinare, consentendo al datore di procedere al licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. In tali ipotesi deve essere attivata la procedura di garanzia prevista dall’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Sulla disposizione di cui all’articolo 19 del Collegato Lavoro 2024 si è espresso nei medesimi termini l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, con la Nota n. 579 del 22 gennaio 2025, ha chiarito che la comunicazione all’INL va effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.
Si fa presente che, in merito alla nuova ipotesi di risoluzione per volontà del lavoratore introdotta dall’articolo 19 del Collegato Lavoro 2024, è stato istituito su UniLav dal 29 gennaio 2025 il nuovo codice cessazione “FC – dimissioni per fatti concludenti”.
Nel caso, pertanto, di cessazione del rapporto di lavoro denunciata su UniLav con la causale “FC – dimissioni per fatti concludenti”, è precluso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, come richiesto dall’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (cfr. la Circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015).
Laddove, invece, la causale di cessazione del rapporto di lavoro sia il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un’assenza ingiustificata protratta nel tempo, il lavoratore, se in possesso dei requisiti previsti, può accedere all’indennità di disoccupazione NASpI.
- Dimissioni per fatti concludenti e dimissioni rese dal lavoratore per giusta causa
Nella citata Circolare n. 6 del 27.03.2025 , il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che la procedura telematica di cessazione a seguito di dimissioni per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro viene resa inefficace qualora il lavoratore presenti successivamente dimissioni tramite il sistema informatico del Ministero.
Pertanto, anche la presentazione di dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico da parte del lavoratore, ferma restando la necessità di assolvere l’onere probatorio secondo le modalità descritte dalla Circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003, prevale sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro.
In tale ipotesi, laddove il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa e siano soddisfatti i requisiti legislativamente previsti, l’assicurato può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.