La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 5 agosto 2021, n. 22365, ha stabilito che il datore di lavoro, qualora ritenga che non sussistano ragioni per una giusta causa di dimissioni del lavoratore, può procedere indicando comunque in Unilav la motivazione “dimissioni per giusta causa” invocata dal lavoratore (tale indicazione, infatti, non è in alcun modo vincolante) o comunicare agli enti competenti che, a suo avviso, esse debbano essere intese quali comuni dimissioni volontarie, affinché non eroghino prestazioni a sostegno del reddito. Il lavoratore dovrà ricorrere in giudizio per accertare la giusta causa e, solo qualora il giudice dichiari la sussistenza della giusta causa di dimissioni, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso al lavoratore.