Il Tribunale di Udine, con sentenza  del 26 maggio, ha affermato che  i comportamenti del lavoratore che implicano dimissioni di fatto dal posto di lavoro  giustificano la comunicazione di recesso  effettuata direttamente  dal parte del datore di lavoro e impediscono cosi  l’accesso del dipendente  alla indennità di disoccupazione NASPI.

 Il caso riguardava una lavoratrice che non aveva effettuato la procedura telematica di dimissioni mentre si assentava per molti giorni, oltre il limite previsto dal CCNL applicato,  senza giustificazione , con lo scopo di costringere il datore di lavoro al  licenziamento, ottenendo cosi  il diritto all’erogazione della indennità di disoccupazione NASPI.

La sentenza osserva che  tale comportamento è scorretto  e che la  conseguente comunicazione del datore di lavoro al centro per l’impiego sulle  dimissioni della

ex dipendente  è legittimo.

Si ricorda che l’art. 26 del  Decreto legislativo n.151/2015, al fine di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco“, prevede che le “dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro “ siano fatte dal lavoratore , a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità  telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro (sistema informatico SMV attraverso il sito www.servizi.lavoro.gov.it. Sono disponibili anche le applicazioni per l’utilizzo da dispositivi mobili.

La   modalità telematica è obbligatoria per tutte le categorie di lavoratori dipendenti del settore privato, compreso i lavoratori sportivi mentre  permangono alcune eccezioni (ad esempio per le dimissioni  durante il periodo di maternità).

La decisione del tribunale  di Udine si basa sull’osservazione del fatto che la norma istitutiva della procedura di  dimissioni telematiche online ha il fine di tutelare il lavoratore riguardo alla possibilità di dimissioni in assoluta libertà ma non ha abrogato gli effetti degli articoli 2118 e 2119 del codice civile. Tali norme del codice  prevedono  che alcuni comportamenti concludenti come le assenze ingiustificate costituiscono per il lavoratore  dimissioni “di fatto”  che consentono al datore di lavoro di considerare interrotto il rapporto di lavoro, secondo il giudice di Udine.

Va sottolineato infatti che attualmente la norma pur obbligando  sia il datore di lavoro che il lavoratore alla procedura, prevede sanzioni in caso di inadempienza unicamente  per i datori di lavoro , lasciando una carenza di indicazioni nel caso di comportamenti simili a quello sopra descritto da parte dei dipendenti.