Con l’ordinanza 15 dicembre 2025, n. 32689, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna a pronunciarsi sul tema delle ferie annuali retribuite, riaffermandone la natura di diritto fondamentale e indisponibile del lavoratore, senza distinzione di qualifica, quindi anche con riferimento al personale dirigente.
La Suprema Corte ribadisce che il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non fruite al momento della cessazione del rapporto non ha autonomia propria, ma rappresenta la proiezione economica del diritto alle ferie. Se il riposo annuale non è stato goduto, il lavoratore ha diritto alla relativa monetizzazione, salvo che ricorrano specifiche condizioni idonee a escluderla.
Particolarmente rilevante è il profilo dell’onere probatorio. Spetta al datore di lavoro dimostrare di avere effettivamente adempiuto al proprio obbligo organizzativo e gestionale, mettendo il lavoratore in condizione concreta di fruire delle ferie. Ciò implica, quando necessario in relazione alla struttura aziendale e al ruolo ricoperto, un invito formale a godere del periodo di riposo e un’informazione chiara e tempestiva circa il rischio di perdita delle ferie al termine del periodo di maturazione o di riporto.
La perdita del diritto alle ferie e della connessa indennità può verificarsi soltanto se il datore riesce a provare che il lavoratore, pienamente consapevole delle conseguenze e posto in condizione di esercitare il proprio diritto, abbia scelto deliberatamente di non fruirne.
Il principio, precisa la Corte, opera anche nei confronti dei dirigenti. La posizione apicale e l’eventuale ampia autonomia organizzativa non esonerano il datore dall’obbligo di attivarsi affinché il diritto al riposo annuale sia effettivamente esercitato, né giustificano automaticamente la perdita dell’indennità sostitutiva in caso di mancato godimento.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato che valorizza la funzione costituzionale e sovranazionale delle ferie annuali retribuite, rafforzando l’idea che la loro effettiva fruizione rappresenti non solo un interesse individuale, ma anche un presidio di tutela della salute e della dignità del lavoratore, indipendentemente dall’inquadramento contrattuale.