E’ sempre possibile richiedere la NASPI dopo aver sottoscritto un accordo di conciliazione non presso la DTL bensì presso le associazioni di categoria o le sedi sindacali. La legge prevede che i lavoratori abbiano diritto al sussidio in caso di: perdita involontaria del lavoro; dimissioni per giusta causa; una serie di casi di risoluzione consensuale, come quella della conciliazione. Le procedure conciliative ammesse sono quelle davanti alle DTL, direzioni territoriali del Lavoro, previste dalla legge 604 del 1966 (modificata dalla Riforma del Lavoro 92/2012, comma 40 articolo 1), oppure quelle regolamentate dall’art.6, comma 1, del decreto legislativo 23/2015, ovvero su proposta dal datore di lavoro