Secondo la nostra regola, ad oggi occorre distinguere tra il decreto-legge già in vigore e la legge di conversione approvata definitivamente ma ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La novità riguarda il distacco del lavoratore e, in particolare, l’ampliamento temporaneo dei casi in cui sarà possibile utilizzarlo anche oltre lo schema ordinario dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003.
Come era prima
Prima della modifica, il distacco era legittimo solo quando il datore di lavoro distaccante, per soddisfare un proprio interesse, poneva temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Restavano quindi centrali tre elementi:
interesse del distaccante, temporaneità del distacco e mantenimento della responsabilità economica e normativa in capo al datore distaccante.
In mancanza di questi presupposti, il rischio era quello di una contestazione per distacco non genuino, con possibile riqualificazione dell’operazione come interposizione illecita o somministrazione irregolare di manodopera.
Come sarà dopo la legge di conversione
Con l’art. 16-quater introdotto in sede di conversione del D.L. n. 62/2026, il distacco potrà essere utilizzato, in via sperimentale, anche in assenza dell’interesse proprio del datore di lavoro distaccante.
La nuova possibilità varrà dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2029.
La norma consente inoltre il distacco anche tra aziende che non appartengono allo stesso settore o che non applicano il medesimo contratto collettivo.
Quando sarà possibile usare il nuovo distacco
Il superamento dell’interesse proprio del distaccante non è libero. Sarà possibile solo se ricorrono specifiche finalità e previo accordo sindacale.
| Ipotesi | Prima | Dopo la conversione |
| Distacco con interesse proprio del datore distaccante | Ammesso | Resta ammesso |
| Distacco senza interesse proprio del distaccante | Di regola non ammesso | Ammesso, ma solo nei casi previsti |
| Distacco tra aziende di settori diversi | Molto critico se manca l’interesse del distaccante | Ammesso se ricorrono le condizioni della nuova norma |
| Distacco tra aziende con CCNL diversi | Molto critico se manca l’interesse del distaccante | Ammesso se ricorrono le condizioni della nuova norma |
| Distacco usato per fare utile sulla manodopera | Non ammesso | Continua a non essere ammesso |
Le condizioni richieste
Il nuovo distacco senza interesse proprio del distaccante sarà utilizzabile solo se finalizzato a una delle seguenti esigenze:
| Finalità | Utilizzo possibile |
| Salvaguardia dei livelli occupazionali | Sì |
| Salvaguardia della continuità produttiva | Sì |
| Conservazione delle competenze professionali | Sì |
| Evitare o limitare sospensioni dell’attività lavorativa | Sì |
| Evitare riduzioni di orario | Sì |
| Evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali | Sì |
| Evitare situazioni di esubero del personale | Sì |
| Semplice interesse economico a prestare manodopera | No |
Cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro non deve leggere la novità come una liberalizzazione del distacco. La regola ordinaria dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 resta valida. La nuova ipotesi è speciale, temporanea e subordinata a condizioni precise.
Operativamente, prima di utilizzare il nuovo istituto, sarà necessario verificare:
| Controllo operativo | Cosa verificare |
| Finalità del distacco | Deve rientrare tra quelle previste dalla nuova norma |
| Accordo sindacale | Deve essere presente prima dell’avvio del distacco |
| Durata | Deve essere temporanea e coerente con la finalità dichiarata |
| Mansioni | Se cambiano, serve il consenso del lavoratore |
| Distanza superiore a 50 km | Restano necessarie comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive |
| Trattamento economico e normativo | Resta in capo al datore distaccante |
| Ribaltamento costi | Ammissibile, ma senza trasformare il distacco in lucro sulla manodopera |
Attenzione: siamo ancora in attesa
La legge di conversione è stata approvata definitivamente, ma si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Inoltre, la stessa disciplina richiede un decreto del Ministero del Lavoro, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Per questo motivo, sul piano operativo, è prudente attendere il testo pubblicato e le istruzioni ministeriali o dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prima di applicare concretamente la nuova fattispecie.
In sintesi
Prima, il distacco richiedeva sempre un interesse proprio, concreto e non fraudolento del datore distaccante. Dopo la conversione del Decreto Lavoro 2026, sarà possibile, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2029, utilizzare il distacco anche senza tale interesse, ma solo previo accordo sindacale e solo per finalità occupazionali, produttive o conservative espressamente individuate.
La regola pratica è questa: il distacco ordinario resta quello dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003; il nuovo distacco senza interesse del distaccante sarà una fattispecie speciale, temporanea e sindacalmente assistita, da usare con cautela fino all’emanazione del decreto ministeriale e delle eventuali indicazioni ispettive.