Il decreto Trasparenza (Dlgs 104/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 176/2022), è destinato a movimentare l’estate delle aziende e degli uffici del personale: con scarso tempismo, infatti, il legislatore delegato ha deciso di imporre a tutti i datori di lavoro l’onere di studiare, analizzare e applicare una novità così importante in pieno agosto.

Questo problema è amplificato dalla mancanza di un vero e proprio regime transitorio: il decreto, infatti, è in vigore dal 1° agosto per tutti i rapporti di lavoro in essere a quella data. Questo significa che tutti i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione inclusa tra quelle elencate dal decreto possono, già da ieri, chiedere di ricevere il nutrito “pacchetto” di informazioni previste ed elencate dal testo normativo. Fortunatamente, tale richiesta non deve essere evasa subito dal datore di lavoro e dal committente: secondo l’articolo 16 del decreto, questi hanno 60 giorni di tempo per provvedere.

Qualche giorno di respiro in più resta disponibile per i rapporti di lavoro o di collaborazione non ancora sorti alla data del 1° agosto: per questi rapporti, infatti, il decreto legislativo diventa vincolante solo al termine del periodo di “vacatio legis” applicabile a qualsiasi provvedimento normativo e quindi, – calcolando che il decreto è stato pubblicato in Gazzetta il 29 luglio – a partire dal 13 agosto.

Da quella data chi assumerà un lavoratore subordinato o stipulerà un contratto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà adempiere alle nuove disposizioni ma, anche in questo caso, potrà guadagnare un po’ di tempo, approfittando di alcune regole contenute nella riforma.

Secondo l’articolo 1 del Dlgs 152/1997 (come modificato dal decreto Trasparenza), infatti, un datore o un committente hanno a disposizione diverse modalità per adempiere agli obblighi informativi. La prima modalità è la consegna delle informazioni all’atto dell’instaurazione del rapporto (quindi, alla firma del contratto) o prima dell’inizio dell’attività lavorativa, all’interno del contratto o con la comunicazione di assunzione inviata ai sensi del Dl 510/1996. Chi non fosse pronto a comunicare queste informazioni già dal 13 agosto potrà fare ricorso alle forme di comunicazione differita previste dal comma 3 del nuovo articolo 1, che consente di comunicare la maggioranza delle informazioni mediante comunicazione scritta da consegnare entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.

Per un piccolo gruppo di informazioni, il datore o il committente possono beneficiare di una dilazione ancora maggiore, provvedendo entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa. Si tratta delle informazioni sul nome dell’impresa utilizzatrice (in caso di somministrazione di manodopera), sul diritto a ricevere la formazione, sulla durata del congedo per ferie e degli altri congedi retributi, sulla procedura, la forma e i termini del preavviso, sul contratto collettivo applicato e sugli enti previdenziali e assicurativi che ricevono i contributi dovuti dal datore di lavoro.

Gli stessi termini si applicano alla comunicazione prevista dal nuovo articolo 1 bis del Dlgs 152/1997 a carico dei datori che utilizzano piattaforme digitali come supporto per la gestione del rapporto: tali soggetti devono consegnare tale ulteriore comunicazione al personale interessato (e alle organizzazioni sindacali) dal 13 agosto, per i nuovi assunti. Situazione diversa per il personale in forza al 1° agosto: datori e committenti sono soggetti alla richiesta di integrazione delle informazioni, e va data risposta entro 60 giorni.