PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO

Per effetto della sentenza della Corte di cassazione 26246/2022 si ampliano notevolmente i termini di esigibilità dei crediti di lavoro.

La Suprema corte, con la decisione depositata il 6 settembre ha stabilito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, dopo le modifiche introdotte dalla legge 92/2012, e con l’introduzione del regime previsto dal Dlgs 23/2015, non è più assistito da un regime di stabilità e a ciò consegue che il termine di prescrizione di tutti i diritti non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge Fornero (18 luglio 2012), deve iniziare a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro

Applicando il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, tanto più in assenza di interruzione del rapporto, sono prescritti solo i crediti sorti prima del 18 luglio 2007 ovvero del 18 luglio 2002, a seconda del regime prescrizionale applicabile. Alla data odierna, il datore di lavoro è pertanto esposto a possibili rivendicazioni risalenti al 18 luglio 2007 (ovvero 18 luglio 2002) da parte di lavoratori:
il cui rapporto non è ancora cessato;
ovvero il cui rapporto è cessato dopo il 10 settembre 2017.

 

CALL CENTER E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

La promotrice di piani tariffari telefonici, inserita nell’organizzazione del committente, ha diritto alle differenze retributive rispetto agli stipendi che avrebbe maturato se fosse stata assunta come dipendente. Con questa decisione il Tribunale di Bergamo (sentenza del 30 giugno 2022) conferma la grande vitalità, in chiave di estensione delle tutele verso i rapporti di lavoro parasubordinato, dell’articolo 2, comma 1-bis, del Dlgs 81/2015.

Il Tribunale ha accolto la richiesta della collaboratrice partendo dalla considerazione che gli elementi emersi durante l’istruttoria fossero idonei a dimostrare l’inserimento della lavoratrice, che aveva un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nell’organizzazione del committente. Circostanza, questa, sufficiente a far applicare l’articolo 2, comma 1-bis, anche alla luce dei principi elaborati dalla Corte di cassazione (sentenza 1663/2020), che ha chiarito come basti la sussistenza di «taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione)» per giustificare l’applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza di tali indici esonera il giudice dalla necessità di svolgere ogni ulteriore indagine, liberandolo dal peso di dover intervenire sulla qualificazione del rapporto