Con Interpello 3/2025 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la soglia di tolleranza di 150 euro per il rilascio del DURC comprende contributi, sanzioni civili e interessi. La Corte di Cassazione, con Ordinanza 8132/2026 ridisegna adesso tale il confine: le sanzioni civili non rientrano nel calcolo. Ai fini del computo del tetto rilevano solo i contributi omessi e gli interessi legali maturati.

Rilascio DURC e scostamento lieve

Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, che regola il procedimento di rilascio del DURC, stabilisce all’articolo 3 che la regolarità contributiva può essere attestata anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle effettivamente versate. La norma considera scostamento non grave un importo pari o inferiore a 150 euro, comprensivo degli eventuali accessori di legge.

Un debito fatto solo di sanzioni, anche se sotto i 150 euro, non configura quindi unoscostamento non grave che legittimi il mancato rilascio del documento.

Come si applica la soglia dei 150 euro

La Cassazione, con l’ordinanza n. 8132 del 1° aprile 2026, ha ridefinito le voci rilevanti ai fini della soglia massima di scostamento, con una interpretazioneestensiva rispetto a quella dell’INPS della norma disposta dal Ministero del Lavoro.

Secondo l’INPS, nella soglia dei 150 euro rientravano oltre ai contributi omessi anche le voci accessorie corrispondenti a generiche sanzioni e interessi. Per la Corte, invece, il limite oltre il quale non è possibile attestare la regolarità contributiva non deve conteggiare le sanzioni civili inflitte al contribuente.