L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 616/2025 del 3 aprile 2025, ha ribadito l’illegittimità della liquidazione mensile del TFR maturato in assenza di una specifica richiesta da parte del lavoratore, confermando che tale pratica configura maggiore retribuzione e comporta obblighi contributivi e fiscali ordinari.
Riferimenti normativi principali:
- Art. 2120 c.c.
Il TFR è dovuto solo alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo possibilità di anticipazione su richiesta del lavoratore (con almeno 8 anni di servizio) per esigenze specifiche (spese sanitarie, acquisto prima casa). È ammessa deroga in melius tramite contratti collettivi o individuali. - Art. 17 e 19 TUIR
Il TFR gode di tassazione separata, che viene meno se erogato mensilmente come quota retributiva, implicando quindi tassazione ordinaria. - Art. 6, D.Lgs. 314/1997
Il TFR è escluso dalla base imponibile contributiva, ma solo se erogato genuinamente a fine rapporto o secondo i limiti normativi dell’anticipazione.
Posizione dell’INL:
- Le pattuizioni individuali o collettive previste dall’art. 2120 c.c. non giustificano un’erogazione automatica mensile del TFR. Solo un’anticipazione specifica e motivata può essere considerata legittima.
- In caso di erogazione irregolare, il datore di lavoro è tenuto a riaccantonare le somme nel TFR del lavoratore (ex art. 14, D.Lgs. 124/2004).
- Il versamento al Fondo Tesoreria INPS è considerato contribuzione previdenziale obbligatoria e soggetto a vincolo di indisponibilità.
Giurisprudenza:
- Cass. ord. n. 4670/2021: in assenza di prova della legittimità dell’anticipazione, l’erogazione è assimilata a retribuzione ordinaria.
- Cass. sent. n. 4133/2007 e Corte Cost. sent. n. 142/1991: confermano che le condizioni per l’anticipazione sono minime e derogabili in senso migliorativo
Conclusione:
Sebbene parte della dottrina sostenga la possibilità di patti per l’erogazione mensile (tesi “possibilista”), l’orientamento prevalente dell’INL e l’attuale interpretazione normativa confermano la non legittimità dell’erogazione automatica mensile del TFR. La prassi espone a rischi contributivi, fiscali e ispettivi.
Alternativa consigliata: promuovere l’adesione alla previdenza complementare, che consente versamenti mensili legittimi e pianificati del TFR fuori dalla gestione aziendale