Da quest’anno entra in vigore una modifica significativa alla disciplina della “maxi‑deduzione” prevista per le assunzioni a tempo indeterminato. Il decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, art. 3) elimina dal calcolo dell’incremento occupazionale le società collegate, retroagendo però a decorrere dal periodo d’imposta 2023 .
Fino a oggi, l’art. 4, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 216/2023 escludeva solo le collegate controllate da soggetti esterni al gruppo. Con la modifica introdotta dal decreto fiscale n. 84/2025, la definizione di “gruppo interno” ora esclude tutte le società collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., comprese quelle controllanti e con controllo congiunto . Tale interpretazione, inizialmente suggerita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 20 gennaio 2025, è ora espressamente sancita dalla legge .
Il ragionamento alla base di questa scelta è garantire che l’incremento occupazionale, requisito essenziale per ottenere la maggiorazione del costo del lavoro (dal 120 % fino al 130 % per lavoratori con disabilità, donne con almeno due figli, vittime di violenza o giovani – ai sensi dell’Allegato 1 al D.M. 25 giugno 2024), sia calcolato considerando solo le imprese effettivamente autonome e non i gruppi societari estesi .
Il “gruppo interno”, come ridefinito, include solo i soggetti residenti (società o persone fisiche) con capacità di controllo diretto o indiretto – comprendendo anche le stabili organizzazioni in Italia di imprese estere – escludendo quindi le collegate dal conteggio dell’occupazione .
Resta invariato l’obbligo fondamentale: l’assenza di un decremento occupazionale nel periodo di riferimento del gruppo. In caso contrario, o di riduzione minima del personale, la deduzione viene ridotta proporzionalmente – secondo il meccanismo noto come “falcidia di gruppo” definito dal D.M. 25 giugno 2024 e approfondito dalla relazione illustrativa e dalla circolare n. 1/E/2025 . Persistono però dubbi interpretativi su come computare tale riduzione: se sul saldo netto degli occupati o sulle cessazioni lorde .
In sintesi, per fruire della maxi‑deduzione – prorogata fino al 2027 dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024, commi 399 e 400) – sarà necessario:
- verificare l’incremento occupazionale escludendo le società collegate dal gruppo interno;
- assicurare l’assenza di decremento nei termini fissati dal decreto attuativo;
- tenere conto delle regole specifiche per le categorie beneficiarie delle maggiorazioni (fino al +30 %) secondo il D.M. 25 giugno 2024, art. 5, comma 3 .
Riferimenti normativi e circolari principal
- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, art. 4 – introduces the maxi-deduction mechanism.
- D.M. 25 giugno 2024, art. 5 – definisce le maggiorazioni per categorie particolari.
- Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84, art. 3 – esclude le società collegate dal perimetro.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, commi 399–400 – proroga la misura fino al 2027.
- Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 20 gennaio 2025 – chiarimenti operativi sul calcolo del gruppo e dei requisiti.
- Circolare Assonime n. 3 del 27 febbraio 2025 – commenta implicazioni pratiche e criticità .