La legge di bilancio 2021  ha previsto un nuovo esonero  contributivo totale  per assunzioni di giovani  under 36 a tempo  indeterminato . Inps fornisce le prime istruzioni con la circolare n.  56 del 12 aprile 2021 

Viene premesso  che la misura è ancora in attesa della approvazione  riguardante la compatibilità con il “Quadro temporaneo  europeo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework),  quindi solo a conclusione del procedimento saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura , in particolare sulla modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Un aspetto importante chiarito dalla circolare è che questa agevolazione è ulteriore e distinta dall’esonero triennale al 50% già in vigore  per cui i datori di lavoro possono scegliere fra i due incentivi, anche sulla base del settore e dei limiti degli aiuti di stato  imposti dall’Europa. (v. paragrafo sotto)

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati,  imprenditori e non, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo[

  • non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione,
  • l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario fatta salva diversa determinazione che dovesse essere assunta dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di autorizzazione

Rapporti di lavoro incentivati con l’esonero totale legge di bilancio 2021

L’incentivo in esame spetta per

  • nuove assunzioni a tempo indeterminato e per
  •  trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato,
  • anche a scopo di somministrazione
  • effettuate nel biennio 2021-2022,
  • di soggetti che, alla data dell’evento non abbiano compiuto 36 anni di età e non abbiano mai avuto in precedenza contratti di lavoro a tempo indeterminato.

E’ applicabile  anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con vincolo associativo  in  una cooperativa

Restano esclusi :

  •  rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico,
  •  contratto di lavoro intermittente o a chiamata,
  • il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.
  •  prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018  (mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Incentivo assunzioni legge di bilancio 2021 come si calcola

L’incentivo  è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei  contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La soglia massima di esonero  riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata   nella misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione .

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Si applica anche sul contributo aggiuntivo IVS, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.

Sono  esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL  e   le seguenti forme di contribuzione:

– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;

– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;

– il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla  scadenza, si applica  la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Durata dell’incentivo per le assunzioni stabili 2021

L’esonero  spetta per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data dell’evento incentivato ma  si amplia a quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità

La circolare specifica che il Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalla legge di Bilancio 2021.

 Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

 Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea

l’INPS provvederà quindi  registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ovvero nei registri Sian e Sipa per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e acquacoltura. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l’agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale previsto,  sarà a carico dell’utilizzatore.

Per le agevolazioni di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021, riconosciute successivamente al 31 dicembre 2021, data ultima attualmente prevista dal citato Quadro temporaneo  saranno successivamente fornite ulteriori indicazioni.

Coordinamento con altri incentivi assunzioni

L’esonero contributivo under 36  introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con :

  •  l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di cinquanta anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012,
  •  l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.
  •  nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra UE non convenzionati, l’esonero non può trovare applicazione
  •  l’agevolazione non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.
  • non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, nello stesso periodo della c.d. Decontribuzione sud (articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021).

ATTENZIONE è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012 per un rapporto a tempo determinato, anche nella misura pari al 100% dei contributi datoriali previs: ta dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020 per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, e poi dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.