Messaggio INPS n. 3344 del 6 ottobre 2025 – Attuazione dell’art. 4-ter del Decreto 4/2024, convertito dalla Legge 28/2024
Soggetti beneficiari
Possono accedere all’esonero contributivo le nuove imprese costituite a seguito di operazioni di aggregazione societaria, quali:
- fusioni;
- cessioni o conferimenti d’azienda o di rami d’azienda;
- acquisizioni societarie.
Le operazioni devono determinare la nascita di un soggetto con organico complessivo pari o superiore a 1.000 lavoratori.
Requisiti di accesso
Per beneficiare dell’incentivo, l’impresa deve:
- avviare un confronto sindacale in sede governativa, con la partecipazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- stipulare un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, contenente:
- un progetto industriale di rilancio o riorganizzazione;
- un piano di politiche attive per la formazione e riqualificazione del personale, pari ad almeno 200 ore per ciascun lavoratore.
L’accordo può essere sottoscritto anche prima dell’operazione di aggregazione, purché quest’ultima sia realizzata entro 60 giorni.
Entità dell’esonero
Il beneficio consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), entro i seguenti limiti:
| Periodo | Importo massimo annuo | Importo mensile | Percentuale esonero |
| primi 24 mesi | € 3.500 per lavoratore | € 291,66 | 100% |
| ulteriori 12 mesi | € 2.000 per lavoratore | € 166,66 | 100% |
L’aliquota di computo ai fini pensionistici resta invariata.
Decorrenza e modalità di fruizione
L’esonero decorre dalla data di trasferimento dei lavoratori indicata nell’accordo sindacale e viene fruito tramite conguaglio nei flussi Uniemens con i seguenti codici:
- “IN24”: incentivo “Imprese nuova costituzione Art. 4-ter DL 4/2024” (elemento <InfoAggcausaliContrib>);
- “L631”: conguagli correnti;
- “L632”: conguagli arretrati.
La valorizzazione degli arretrati è consentita esclusivamente nei flussi di dicembre 2025, gennaio e febbraio 2026.
Procedura amministrativa
Il Ministero del Lavoro comunica all’INPS i dati delle imprese ammesse (denominazione, codice fiscale, numero dei lavoratori, decorrenza, durata e proiezione dei costi).
L’INPS attribuisce il codice di autorizzazione “2L”, identificativo delle aziende che beneficiano dell’esonero ai sensi dell’art. 4-ter del DL 4/2024.
Il Ministero verifica preventivamente la disponibilità delle risorse finanziarie, mentre l’INPS effettua controlli sui massimali e trasmette una rendicontazione annuale.
Termini e scadenze
- La domanda può essere presentata solo dopo la stipula dell’accordo sindacale e la relativa comunicazione ministeriale.
- Le imprese devono utilizzare i flussi Uniemens nei periodi indicati (dicembre 2025 – febbraio 2026) per eventuali arretrati.
- L’accordo sindacale deve essere perfezionato entro 60 giorni dall’operazione di aggregazione, se non già sottoscritto prima.
Compatibilità con altri incentivi
L’esonero è cumulabile con altre agevolazioni per l’occupazione, nei limiti previsti dalle normative di riferimento.
Obblighi e vincoli
Il datore di lavoro beneficiario deve:
- mantenere i livelli occupazionali per almeno 48 mesi, salvo risoluzioni per giusta causa, dimissioni, motivi soggettivi o strumenti non traumatici concordati;
- attuare integralmente i piani formativi previsti nell’accordo.
Revoca e sanzioni
Il Decreto interministeriale del 23 gennaio 2025 disciplina la revoca del beneficio in caso di:
- mancata realizzazione dell’operazione societaria;
- violazione degli obblighi di mantenimento occupazionale o formativo.
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è tenuto a restituire il doppio dell’esonero fruito per i lavoratori coinvolti.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la corretta realizzazione dei piani formativi; in caso di violazione, l’INPS recupera la contribuzione non versata con sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lett. a), della Legge 388/2000.