Il decreto legge n.62 del 30 aprile 2026 all’articolo 1 ha introdotto un nuovo esonero dal versamento
del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione all’assunzione di donne
lavoratrici svantaggiate e molto svantaggiate effettuate dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 per un
periodo massimo di 24 mesi.
L’INPS con la pubblicazione della circolare INPS n. 57 del 14 Maggio 2026 ha fornito le prime istruzioni
operative per gestire l’esonero spettante per l’assunzione donne svantaggiate e molto svantaggiate
nella misura pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel rispetto del limite
di 650 euro su base mensile. L’esonero spetta per un periodo massimo di 24 mesi in caso di assunzioni,a
tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2026, in favore di donne lavoratrici svantaggiate
di qualsiasi età. La misura mensile di 650 euro è da rapportare al valore giornaliero di 20,96 euro (€
650/31) per i rapporti instaurati e risolti nel corso del mese e deve essere proporzionalmente ridotta
in caso di rapporti part-time.
Nella medesima circolare viene specificato che il c. 2 dell’art. 1 del D.L. 62/2026 prevede una
maggiorazione dell’esonero spettante, per un ammontare massimo pari a 800 euro mensili, qualora le
lavoratrici siano residenti nelle regioni della ZES unica.
Nella circolare viene specificato all’ art. 1, c. 10, del D.L. 62/2026 che l’esonero è concesso nel rispetto
del Regolamento (UE) 651/2014. All’ art. 1, c. 5, del D.L. 62/2026 per l’applicazione dell’esonero viene
disposto che le assunzioni “devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base
della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori
mediamente occupati nei dodici mesi precedenti”. Ai fini della determinazione dell’incremento
occupazionale netto, il numero dei dipendenti deve essere calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.),
secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
Con il messaggio INPS n.1970 del 11 giugno 2026 vengono fornite le indicazioni operative per la
gestione dell’agevolazione relativamente a tutte le gestioni previdenziali interessate
Quali sono le donne svantaggiate?
Per applicare l’esonero donne D.L. 62/2026, io farei questo controllo:
| Domanda | Esito |
| La donna è priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi? | Sì : agevolabile, ovunque residente |
| Se non ha 24 mesi, è priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi? | Se no: non agevolabile |
| Se ha almeno 12 mesi, rientra in una delle categorie UE: 15-24, over 50, basso titolo, sola con carichi, settore/professione disparità , minoranza etnica? | Se sì: agevolabile |
| Residente in ZES unica? | Non cambia la categoria soggettiva, ma può incidere sul massimale maggiorato previsto dal D.L. 62/2026 / circ. INPS |
Spiegazione:
Per l’esonero donne 2026 non basta dire “donna disoccupata”. La lavoratrice deve rientrare nelle categorie UE di lavoratrice svantaggiata o molto svantaggiata.
- Donna “molto svantaggiata”
È agevolabile la donna, di qualsiasi età, che alla data dell’assunzione sia:
priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residente.
Questa è la casistica più semplice e più forte: se ha almeno 24 mesi senza impiego regolarmente retribuito, rientra senza dover verificare età, titolo di studio, settore, carichi familiari, ecc. La circolare INPS n. 57/2026 richiama espressamente le donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
- Donna “svantaggiata” / molto svantaggiata per combinazione 12 mesi + altra condizione
È agevolabile anche la donna che, alla data dell’assunzione, sia:
priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi
e, in aggiunta, rientri in almeno una delle condizioni del Reg. UE 651/2014, art. 2, punto 4, lettere da b) a g). L’INPS richiama proprio questa struttura: 12 mesi senza impiego regolarmente retribuito + appartenenza a una delle categorie UE.
Le condizioni aggiuntive sono queste:
| Condizione | Quando ricorre |
| Età 15-24 anni | donna tra 15 e 24 anni |
| Basso titolo di studio / primo impiego | non possiede diploma scuola media superiore/professionale, oppure ha terminato la formazione da non più di 2 anni e non ha ancora avuto il primo impiego regolarmente retribuito |
| Over 50 | ha compiuto 50 anni |
| Adulto solo con persone a carico | vive sola con una o più persone fiscalmente a carico |
| Settore/professione con forte disparità uomo-donna | lavora in settore/professione con disparità uomo-donna superiore almeno del 25% alla media nazionale e appartiene al genere sottorappresentato |
| Minoranza etnica UE | appartiene a minoranza etnica e necessita di rafforzare formazione linguistica/professionale o esperienza per accedere a occupazione stabile |
Queste categorie derivano dal Reg. UE 651/2014, art. 2, punto 4, che definisce il “lavoratore svantaggiato” con le condizioni alternative sopra indicate.
Cosa significa “priva di impiego regolarmente retribuito”
Qui attenzione: non coincide automaticamente con “disoccupata” in senso amministrativo.
Secondo il D.M. Lavoro 17 ottobre 2017, è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nel periodo considerato, non ha avuto:
- un rapporto di lavoro subordinato di durata almeno pari a 6 mesi; oppure
- lavoro autonomo o parasubordinato con reddito superiore alla soglia che genera imposta lorda superiore alle detrazioni ex art. 13 TUIR.
Il decreto ministeriale 17 ottobre 2017 è quello che individua, a livello nazionale, le categorie di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati in conformità al Reg. UE 651/2014.
Settore professionale con disparità