Massimo utilizzo del lavoro agile per il settore pubblico e privato

I Ministri della Pubblica Amministrazione e del lavoro, con circolare congiunta del 5 gennaio 2022, per diminuire la possibilità di diffusione del Covid, hanno raccomandato il massimo utilizzo del lavoro agile per il settore pubblico e privato, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). Fino al 31 marzo 2022, data in cui cesserà lo stato di emergenza, per i datori di lavoro privato è, quindi, possibile effettuare la comunicazione semplificata del lavoro agile, ex articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020. Quindi, in sintesi, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali; gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet Inail. I piani predisposti dai mobility managers, ove presenti, potranno fornire un utile ausilio per conseguire una più razionale pianificazione dell’organizzazione del lavoro.

obbligo vaccinale per tutti i cittadini over 50

È stato pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022 il D.L. 1 del 7 gennaio 2022, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Nello specifico:

  • viene introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini over 50 dal 15 febbraio al 15 giugno 2022; pertanto, nel suddetto arco temporale, per accedere ai luoghi di lavoro, i lavoratori pubblici e privati che abbiano compiuto 50 anni dovranno essere in possesso del green pass rafforzato. I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento;
  • dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, senza limiti di età;
  • dal 20 gennaio al 31 marzo 2022 è esteso l’obbligo di green pass ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona;
  • dal 1° febbraio (o dalla data indicata dal decreto che individuerà le attività interessate, se diversa) al 31 marzo 2022 è esteso l’obbligo di green pass ordinario a quanti accedono a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.