Non ha pace la normativa emergenziale sullo smart working, o lavoro agile.

Solo un mese fa sul sito ministeriale era apparso il Decreto del Ministero del Lavoro  del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022 con cui veniva fornito

  •  il modello da utilizzare per comunicare gli accordi di lavoro agile, in attuazione del nuovo comma 1 dell’articolo 23 della Legge n. 81/2017, introdotto dal Decreto Semplificazioni convertito in legge 122-2022;
  •  le istruzioni per la compilazione.

Le disposizioni del Decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022, data in cui  cessava la possibilità di instaurare tale forma di lavoro senza accordo individuale, utilizzata durante lo stato di emergenza per COVID.

Un emendamento al decreto Aiuti bis 115 2022 SE APPROVATO, che dovrebbe essere definitivamente  convertito in legge oggi al Senato,   proroga ancora la norma emergenziale  fino al 31 dicembre 2022, per cui gli accordi individuali che molte aziende si sono affrettate a far firmare prima del 1 settembre risultano inutili o forse  invalidi

La stessa legge di conversione prevede inoltre  la proroga del diritto al lavoro agile per genitori con figli under 14 e lavoratori fragili, disabili e cargiver. 

Non   è certo quindi  se in questo momento abbiano valore i nuovi accordi sottoscritti tra azienda e lavoratori o i diritti sanciti dalle norme precedenti (l’ultima proroga era nel decreto-legge 24marzo 2022, n. 24, convertito)   e ora riconfermate.

Si auspicano chiarimenti urgenti sull’applicazione di questo coacervo di norme  sovrapposte. 

Novità sulla comunicazione del  lavoro agile dal 1.9.2022

Il decreto Semplificazioni aveva previsto anche una nuova modalità di comunicazione degli accordi al MInistero tramite la piattaforma servizi.lavoro.gov.it    La comunicazione non necessita di allegare copia dell’accordo, come previsto dalla norma istitutiva del dlgs 81 2017. Su questo aspetto non ci sono modifiche: la comunicazione resta comunque semplificata

Un comunicato sul sito ministeriale  pubblicato il 26 agosto aveva precisato inoltre che:

  1. L’adempimento è previsto  solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente,
  2. nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni,  con le conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
  3. poiche per l’utilizzo dei servizi REST è necessario l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

Invio massivo comunicazioni lavoro agile ANCORA IN ALTO MARE

In alternativa alla trasmissione tramite  l’ applicativo web   resta ancora  disponibile una modalità Massiva con il sistema  REST, utile per l’invio di un elevato numero di periodi di lavoro agile da comunicare. È possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate, ma per l’attivazione della modalità massiva REST richiede che l’Azienda o il Soggetto Abilitato debbano inviare una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che a tutt’oggi ancora non risponde!