Il diritto alle ferie annuali è tutelato dall’art. 36 della Costituzione e disciplinato dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, che riconosce INDEROGABILEMNTE al lavoratore almeno quattro settimane di ferie retribuite ogni anno.
La regola pratica è semplice: almeno due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione, mentre le altre due possono essere utilizzate entro i 18 mesi successivi alla fine dello stesso anno.
Per questo motivo, nel 2026 le aziende devono controllare con attenzione le ferie maturate nel 2024 e ancora non godute. Il termine ordinario di fruizione scade il 30 giugno 2026.
Dopo tale data il lavoratore non perde il diritto al riposo: le ferie restano dovute e dovranno comunque essere godute. Tuttavia, per il datore di lavoro nasce un effetto contributivo.
La Circolare INPS n. 15 del 15/01/2002 stabilisce che il valore economico delle ferie non godute deve essere sommato all’imponibile previdenziale del mese successivo alla scadenza, anche se non viene pagata alcuna indennità al dipendente.
Per le ferie 2024 non godute entro il 30 giugno 2026, l’imponibile contributivo va quindi aumentato nella competenza di luglio 2026.
Di conseguenza, i contributi sulle ferie 2024 residue non vanno versati il 16 luglio 2026. Il pagamento segue la contribuzione della competenza di luglio e, poiché la scadenza cade nel periodo feriale dei versamenti, può essere effettuato entro il 20 agosto 2026, senza maggiorazione, secondo la regola prevista dall’art. 3-quater del D.L. n. 16/2012.
È importante non confondere questo adempimento con la monetizzazione delle ferie. Durante il rapporto di lavoro le ferie non possono essere sostituite da un pagamento, salvo cessazione del rapporto. L’azienda versa solo i contributi sul valore teorico delle ferie scadute, ma il dipendente conserva il diritto a fruirne.
Quando il lavoratore godrà successivamente quei giorni, la retribuzione sarà corrisposta normalmente. Ma poiché i contributi saranno già stati anticipati, l’azienda potrà recuperarli tramite UniEmens, secondo le indicazioni della Circolare INPS n. 7 del 15/01/2010, della Circolare INPS n. 106 del 09/11/2018 e del Messaggio INPS n. 456 del 31/01/2019.
Per evitare accumuli, è buona prassi programmare ogni anno almeno due settimane di ferie dell’anno in corso e smaltire progressivamente le ferie residue degli anni precedenti, partendo da quelle più vecchie.
Una gestione ordinata consente di ridurre ferie arretrate, anticipi contributivi, sovraccarichi organizzativi e possibili contestazioni ispettive.