I datori di lavoro dovranno provvedere, entro il 20 agosto 2025, al pagamento dei contributi previdenziali relativi alle ferie maturate nel 2023 e non ancora godute dai dipendenti. L’obbligo riguarda tutte le ferie non utilizzate entro la scadenza del 30 giugno 2025, come previsto dalla normativa vigente. Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24, mentre la denuncia contributiva Uniemens andrà trasmessa entro il 31 agosto 2025.

Regole sulla fruizione delle ferie
Ai lavoratori subordinati spettano almeno 4 settimane di ferie retribuite all’anno. Secondo quanto stabilito dalla legge:

  • 2 settimane devono essere utilizzate nell’anno in cui maturano, anche su richiesta del dipendente (fruizione infrannuale);
  • Le restanti 2 settimane devono essere godute entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (fruizione ultrannuale).

La contrattazione collettiva può prevedere un’estensione di tale periodo massimo o introdurre ferie aggiuntive oltre il minimo legale. Le 4 settimane minime, essendo un diritto irrinunciabile, non possono essere monetizzate salvo nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.

 Contributi sulle ferie non godute: obblighi del datore di lavoro
Secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione, anche gli importi legati alle ferie non fruite rientrano nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali. Pertanto, qualora il termine legale per la fruizione delle ferie venga superato, scatta l’obbligo contributivo.

Il versamento deve avvenire:

  • Indipendentemente dal pagamento effettivo di un’indennità sostitutiva,
  • Entro il 16 del mese successivo alla scadenza prevista per il godimento delle ferie, anche se stabilita da accordi individuali, collettivi o aziendali.

 Scadenze da ricordare

  • 30 giugno 2025: termine ultimo per la fruizione delle ferie maturate nel 2023;
  • Luglio 2025: mese di competenza per l’annotazione nel Libro Unico del Lavoro;
  • 20 agosto 2025: scadenza per il pagamento dei contributi dovuti;
  • 31 agosto 2025: termine per l’invio della denuncia Uniemens.

Per calcolare correttamente i contributi, alla retribuzione imponibile del mese successivo va sommato l’importo delle ferie (e altri permessi non goduti) riferiti al 2023.

Ruolo della contrattazione collettiva
I contratti collettivi possono:

  • Stabilire un numero maggiore di giorni di ferie rispetto al minimo di legge;
  • Ridurre il vincolo delle 2 settimane da fruire nell’anno in corso, per particolari esigenze aziendali;
  • Prorogare oltre i 18 mesi il termine di utilizzo delle ferie residue.

Sospensione dei termini per cause giustificate
Il conteggio dei termini per la fruizione può essere interrotto da eventi che sospendono il rapporto di lavoro, come:

  • Maternità (obbligatoria o facoltativa),
  • Malattia,
  • Cassa integrazione guadagni (CIG).

Nel caso di CIG a zero ore, la scadenza per la fruizione delle ferie è sospesa fino alla ripresa dell’attività lavorativa. In caso di CIG a orario ridotto, invece, il lavoratore ha comunque diritto a un adeguato periodo di riposo, proporzionato alle ore lavorate.

Maturazione di ferie durante la CIG
Le ferie maturano:

  • In caso di CIG a orario ridotto, in base a quanto previsto dal CCNL;
  • In caso di CIG a zero ore:
    • Se l’assenza dura meno di 15 giorni: le ferie maturano proporzionalmente;
    • Se supera i 15 giorni: non si ha diritto al rateo ferie e permessi per quel mese.

Sanzioni per inadempienza
Il mancato rispetto degli obblighi in materia di ferie comporta sanzioni amministrative da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Le sanzioni, variabili in base al numero di lavoratori coinvolti e alla durata della violazione, sono così articolate:

  • Da 120 a 720 euro: violazione base;
  • Da 480 a 1.800 euro: se coinvolge più di 5 lavoratori o si è protratta per almeno 2 anni;
  • Da 960 a 5.400 euro: se coinvolge oltre 10 lavoratori o si è protratta per almeno 4 anni. In questo caso, non è possibile il pagamento in misura ridotta.

La sanzione non si applica se l’impossibilità di fruire delle ferie è riconducibile esclusivamente al lavoratore, per esempio in caso di lunga malattia, maternità o infortunio.