La Cassazione chiarisce che la continuità di un’indennità non comporta automaticamente il suo inserimento nella retribuzione delle ferie. Occorre valutare quanto incide concretamente sul trattamento economico del lavoratore e se la sua esclusione possa scoraggiare il godimento del riposo annuale.
Con l’ordinanza 8 giugno 2026, n. 18529, della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, i giudici tornano sul tema delle componenti retributive da riconoscere durante le ferie, introducendo un’importante precisazione per le aziende che corrispondono indennità continuative o compensi variabili.
Il principio di riferimento rimane quello stabilito dall’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE: durante le ferie il lavoratore deve beneficiare di condizioni economiche sostanzialmente paragonabili a quelle normalmente percepite durante l’attività lavorativa.
Questo principio, tuttavia, non impone necessariamente che ogni singola voce retributiva venga riprodotta integralmente anche durante le ferie.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia riguardava un macchinista del settore ferroviario che chiedeva il riconoscimento, nella retribuzione feriale, di due specifiche componenti economiche:
- la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP);
- l’indennità riconosciuta per l’assenza dalla residenza.
Si trattava di compensi collegati alle caratteristiche dell’attività lavorativa e corrisposti con continuità durante il servizio.
La Corte d’Appello aveva tuttavia accertato che le due indennità, considerate complessivamente, incidevano soltanto per il 3,37% della retribuzione.
La Cassazione ha confermato la decisione, ritenendo corretta la valutazione secondo cui una riduzione così contenuta, nelle specifiche circostanze esaminate, non fosse idonea a dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie.
Quando un’indennità deve essere considerata nella retribuzione feriale?
La verifica non può limitarsi alla denominazione del compenso o alla sua erogazione continuativa. Occorre considerare diversi elementi.
| Elemento da verificare | Criterio di valutazione |
| Collegamento con le mansioni | Accertare se l’indennità remunera aspetti caratteristici dell’attività lavorativa |
| Continuità della corresponsione | Verificare se il compenso viene normalmente percepito durante il servizio |
| Incidenza economica | Quantificare il peso delle voci escluse sulla retribuzione ordinaria complessiva |
| Effetto dissuasivo | Stabilire se la riduzione economica possa scoraggiare il godimento delle ferie |
| Periodo di confronto | Utilizzare periodi temporalmente omogenei per confrontare i trattamenti economici |
Un ulteriore aspetto evidenziato dalla Cassazione riguarda proprio il metodo di confronto: se le differenze retributive vengono rivendicate su base annuale, anche la comparazione economica deve essere effettuata utilizzando periodi annuali, evitando confronti disomogenei tra valori mensili e annuali.
Il 3,37% non costituisce una soglia generale di esclusione
È importante evitare un’interpretazione eccessivamente estensiva della pronuncia.
La Cassazione non ha stabilito che tutte le indennità inferiori al 3,37% possano essere automaticamente escluse dalla retribuzione feriale.
Quella percentuale rappresenta esclusivamente il risultato dell’accertamento compiuto nel caso concreto.
In situazioni differenti, anche componenti economicamente contenute potrebbero assumere rilevanza, soprattutto quando la loro esclusione, considerata complessivamente con altre voci, determina una riduzione significativa del trattamento ordinario.
Rimane quindi fondamentale il principio europeo secondo cui il lavoratore non deve subire un pregiudizio economico tale da scoraggiarlo dall’esercitare il diritto alle ferie.
Cosa devono fare le aziende
Per i datori di lavoro, la pronuncia offre un’indicazione operativa importante: la composizione della retribuzione feriale deve essere valutata concretamente, senza applicare automatismi indiscriminati.
In presenza di indennità variabili, compensi collegati alle mansioni o altri elementi retributivi continuativi, è opportuno verificare le disposizioni del CCNL applicato, ricostruire il trattamento economico ordinario e misurare l’effettiva incidenza delle componenti escluse.
La conclusione è che la retribuzione delle ferie non deve necessariamente coincidere, voce per voce, con quella dei periodi lavorati, ma deve garantire al dipendente condizioni economiche sostanzialmente equivalenti, tali da non compromettere l’effettivo esercizio del diritto al riposo.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali