Un dubbio frequente tra i genitori riguarda la possibilità che un figlio universitario, trasferendo la residenza nella città in cui studia, resti comunque a carico ai fini ISEE e IRPEF.

Per quanto riguarda l’ISEE, il D.P.C.M. 159/2013 stabilisce all’articolo 3 che i figli maggiorenni fanno parte del nucleo familiare dei genitori anche se non convivono, quando hanno meno di 26 anni, non sono coniugati e non hanno figli. Lo studente universitario fuori sede rientra pienamente in questa casistica. In altre parole, il semplice cambio di residenza non fa venir meno l’appartenenza al nucleo familiare ai fini ISEE, purché ricorrano le condizioni indicate.

Sul piano fiscale, l’articolo 12 del TUIR prevede che il figlio può essere considerato a carico IRPEF anche se non convive con i genitori. L’elemento determinante non è la residenza, ma il reddito complessivo annuo.
In particolare, il figlio è fiscalmente a carico:
– se ha meno di 24 anni e un reddito non superiore a 4.000 euro annui;
– se ha 24 anni o più (fino a 30 anni) e un reddito non superiore a 2.840,51 euro.

Per gli altri familiari (diversi da coniuge e figli) il requisito della convivenza e della stessa residenza anagrafica resta invece necessario per poter essere considerati a carico.