Sono state pubblicate finalmente dall’INPS nella circolare 102 2022 le istruzioni per l’utilizzo dell’esonero contributivo previsto dall’ultima legge di bilancio 234/2021 – per le dipendenti che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità. Si tratta dello sgravio del 50%  per 12 mesi dai contributi previdenziali a carico della lavoratrice. La circolare illustra le caratteristiche e le regole per fruire della agevolazione.

Esonero contributi post congedo maternità 2022: le regole

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 , ha previsto all’articolo 1, comma 137,  :

  • in via sperimentale, per l’anno 2022 dal 1.1.22 al 31.12.22 (richiesta possibile anche postuma fino a 9/22)
  • lo sgravio  contributivo nella misura del 50 per cento per le lavoratrici del settore privato 
  • per la durata massima di un anno dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
  •  Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ATTENZIONE Si fa riferimento alla  quota  dei contributi a carico delle lavoratrici madri  e non a carico del datore di lavoro.
Per questo la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche  che non incide sulla concorrenza e non  è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Esonero contributivo per quali rapporti di lavoro ?

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, e  inclusi

  • settore agricolo, 
  • rapporto  di apprendistato (di qualsiasi tipologia),
  • di lavoro domestico e
  • di lavoro intermittente, 
  • di lavoro subordinato con vincolo associativo in una  cooperativa di lavoro e 
  • per le assunzioni a scopo di somministrazione.

E’ necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151

L’istituto precisa che se la lavoratrice utilizza anche l’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, l’esonero si può applicare dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

Spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del citato Testo unico sulla maternità.

Data la durata sperimentale della norma  il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Esonero contributivo post maternità: la domanda

 l’applicazione dell’esonero contributivo  va inviata dal datore di lavrto tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U” e deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

Per i rapporti di lavoro domestico l’istituto informa che verranno fornite istruzioni con  un successivo messaggio.