pubblicato  il 20 settembre in Gazzetta ufficiale  il Decreto Interministeriale Lavoro Economia del 21 luglio, sulla  riforma del Fondo di Integrazione Salariale (FIS, art. 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148),  presso l’INPS, prevista  dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 191-216, Legge 30 dicembre 2021, n. 234)

Le modifiche non interessano i trattamenti di Assegno ordinario e di solidarietà   del FIS già autorizzati e corrisposti in base alle previgenti previsioni.

Va ricordato che dal 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che:

  • occupano almeno un dipendente, 
  • appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e che
  •  non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Assegno integrazione salariale FIS:  a chi spetta

Destinatari del FIS sono:

  1. lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a esclusione dei dirigenti,
  2.  che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso I’unità produttiva richiedente,  pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.
  3.  per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, decorrenti dal primo gennaio 2022 sono destinatari  anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie.  Per  gli  apprendisti   a  seguito  di  sospensione  o  riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato  e’  prorogato  in  misura equivalente. Inoltre, in  caso  di  apprendistato  per  la  qualifica  professionale la sospensione o riduzione  dell’orario  di lavoro non deve mai pregiudicare, in ogni caso, il  completamento  del  percorso formativo .

Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l’accesso all’Assegno di integrazione salariale  FIS può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie;

Ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente (nonché ai datori di lavoro di cui all’art. 20, comma 3 ter del D.Lgs. n. 148 del 2015 -imprese del trasporto  aereo  e  di  gestione  aeroportuale  e   b) partiti e movimenti politici  – a prescindere dal numero dei dipendenti), l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto SOLO per le causali ordinarie

Assegno FIS: contribuzione 2022-2025

Per l’Assegno di integrazione salariale, dal primo gennaio 2022 è dovuto  il contributo  al Fondo da parte di  due tipologie di datori di lavoro:

  1.  Per coloro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,5% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.
  2.  Per i datori di lavoro, che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,8% della retribuzione mensileimponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.

ATTENZIONE

Dal primo gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di Assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi,  dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota si riduce in misura pari al 40%.

Si ricorda infine che l’erogazione delle prestazioni in favore dei lavoratori è a carico del datore di lavoro, il quale viene rimborsato dall’INPS o conguagliato con i contributi dovuti.