Con il messaggio 4653/2022, del 28 dicembre l’INPS aveva comunicato che entro il 27 gennaio 2023  doveva essere  effettuata la dichiarazione delle prestazioni  del Fis e dei fondi di solidarietà bilaterali da parte dei datori di lavoro che intendano effettuare nuove richieste per il 2023 .

Con  nuovo messaggio 583  del 7 febbraio precisa che il termine  per le comunicazioni  non è perentorio ma ordinatorio  quindi l’invio può ancora essere effettuato in quanto consente un più celere definizione delle nuove istanze  di assegni di integrazione. (v.  sotto ulteriori novità)

A questo fine  metteva a disposizione   un file Excel  semplificato che permette di calcolare quanti periodi sono ancora disponibili e devono essere conteggiate sia le prestazioni anticipate dal datore di lavoro che quelle a pagamento diretto INPS .

Il messaggio forniva in allegato i modelli e le  istruzioni di compilazione e sottolineava anche  che  per il conteggio del residuo  si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in trattamento di integrazione.