Con la circolare 1-2023 il Ministero del lavoro fornisce  una analisi completa di una delle prestazioni previste dai  Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 d.lgs n. 148 del 2015) sul regime del ricambio  o “Staffetta” generazionale  nelle aziende aderenti.

Si tratta in particolare della possibilità di pensionamento anticipato con  corrispondenti assunzioni  di nuovo personale  per le quali i Fondi possono assicurare assegni straordinari di incentivo all’esodo tramite i versamenti dei datori di lavoro.

Questa prestazione facoltativa è stata prevista dall’articolo 12 ter del decreto legge n. 21 del 2022 che ha modificato il d.lgs istitutivo citato.

 

Prestazioni fondi solidarietà: condizioni

Nella premessa normativa il ministero  ricorda che   per effettuare questo tipo di prestazione la possibilità deve essere presente nell’accordo costitutivo tra le parti sociali oppure se il Fondo è già costituito, occorre prevedere una modifica statutaria.

Viene anche evidenziato che restano esclusi dall’ambito applicativo del modificato art. 26, comma 9, lett. c-bis), del D.lgs. n. 148/2015, i Fondi bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D.lgs. 148/2015 8 del settore dell’artigianato e della somministrazione di lavoro), diversamente dalla disposizione contenuta nell’art. 25-ter, relativo alle iniziative di carattere  formativo e/o di riqualificazione in favore dei lavoratori, che sono applicabili indistintamente a tutti i Fondi bilaterali.

 Staffetta generazionale Fondi bilaterali: applicazione 

Con la  staffetta generazionale si assicura un versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia consentendo l’assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve  essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno 3 anni.

Per l’operazione il finanziamento è  totalmente a carico del datore di lavoro che versa un contributo straordinario idoneo a coprire  integralmente gli oneri finanziari

Il ministero spiega che   l’assegno di incentivo all’esodo può essere erogato  per “staffetta generazionale” in caso di stipula di un  nuovo contratto di lavoro contestualmente  alla cessazione del rapporto per pensionamento .Vi deve cioè essere coincidenza sia di tempistica che quantitativa tra “uscite e  entrate”.

La circolare  precisa che la coincidenza quantitativa si può realizzare anche parzialmente ovvero può essere prevista  non una cessazione totale ma una riduzione di orario del personale che si avvicina alla pensione   e una assunzione part- time di un giovane che copra il periodo non lavorato,

Le nuove assunzioni devono essere effettuate con contratti di apprendistato  o lavoro subordinato  a tempo indeterminato.

Infine si ricorda che la staffetta generazionale può essere attuata solo se la riduzione dell’orario di lavoro è frutto di un

accordo scritto con il lavoratore prossimo alla pensione, che sia stato informato della disciplina applicabile al

rapporto di lavoro “trasformato” per cui la retribuzione e la relativa contribuzione vengono riparametrati al nuovo orario di lavoro e la contribuzione venuta a mancare trova  copertura nell’ambito della nuova prestazione.

Vanno anche osservate  le ulteriori condizioni applicate a tale tipologia contrattuale dal CCNL o aziendale concretamente applicato.