La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) interviene in modo significativo sulla disciplina del trattamento di fine rapporto nel settore privato, ampliando progressivamente la platea dei datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. La modifica incide su un impianto normativo in vigore dal 2007 e produce effetti concreti già a partire dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il contesto normativo di riferimento
Il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto è stato istituito dall’art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Fondo, costituito presso l’INPS, assicura l’erogazione del TFR ai lavoratori per la quota versata dai datori di lavoro, secondo le regole dell’art. 2120 c.c., con un sistema di finanziamento a ripartizione.

 

Dal 2026
–  l’obbligo di versare il TFR maturando dal 01 gennaio 2026 al Fondo Tesoreria INPS si estende anche alle aziende che crescono nel tempo, in base alla media dei dipendenti dell’anno precedente (≥60 nel 2026-2027),  [media per il calcolo 2025].
– per i lavoratori già in forza, che destinavano il TFR in azienda, e  per le aziende che rientrano nelle nuove soglie:

  • dal 1° gennaio 2026 il TFR maturando:

    • non può più restare in azienda;

    • deve essere versato al Fondo Tesoreria INPS,

    • salvo scelta espressa del lavoratore per la previdenza complementare.

Il TFR già maturato fino al 31/12/2025 resta invariato.

Il versamento al Fondo riguarda esclusivamente il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ed è effettuato mensilmente dal datore di lavoro.

Destinazione del TFR alla previdenza complementare dal 2026

Resta ferma la disciplina dettata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, secondo cui il trattamento di fine rapporto maturando non confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS qualora il lavoratore abbia validamente e tempestivamente destinato il TFR a una forma di previdenza complementare, mediante scelta espressa.
Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in base alla media 2025, nelle aziende tenute al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS in base alle nuove soglie dimensionali introdotte dalla legge n. 199/2025:

    • il lavoratore che abbia già espresso una scelta di destinazione del TFR a una forma di previdenza complementare continua a versare il TFR maturando al fondo prescelto, senza alcun coinvolgimento del Fondo Tesoreria INPS;
    • il lavoratore già in forza che non abbia espresso alcuna scelta di destinazione del TFR alla previdenza complementare non è soggetto ad alcun meccanismo di silenzio-assenso e vedrà applicarsi il regime legale ordinario, con versamento del TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS, qualora il datore di lavoro rientri nelle soglie dimensionali previste dalla nova  legge, per l’anno 2026 (media uguale o superiore a 60 nel 2025);
    • il meccanismo del silenzio-assenso previsto dal D.Lgs. n. 252/2005 resta limitato esclusivamente ai lavoratori di nuova assunzione e neoassunti, operando in caso di mancata manifestazione di volontà entro sei mesi dalla data di assunzione, il versamento alla alla previdenza complementare, senza che la legge di Bilancio 2026 abbia introdotto modifiche alle relative tempistiche o modalità applicative.
      Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2025 rimane in ogni caso disciplinato dal regime previgente e resta accantonato presso il datore di lavoro, senza obbligo di conferimento retroattivo al Fondo di Tesoreria INPS né possibilità di trasferimento alla previdenza complementare in assenza di una scelta espressa nei termini di legge.

 

Il meccanismo del silenzio-assenso sul TFR
Nel settore privato,  per i nuovi assunti si dispone di tre possibili opzioni in relazione alla destinazione del TFR maturando.

      1. in assenza di una scelta entro sei mesi dalla prima assunzione, opera il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR confluisce automaticamente nella forma pensionistica complementare collettiva prevista dal contratto applicato o, in mancanza, nel fondo individuato dalla normativa vigente.
      2. scelta esplicita del lavoratore di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare prescelta, con la possibilità di versare contributi aggiuntivi, propri e del datore di lavoro, fiscalmente deducibili entro il limite annuo di 5.164,57 euro.
      3. mantenimento del TFR secondo il regime ordinario dell’art. 2120 c.c. In questo caso, il TFR resta accantonato in azienda se il datore di lavoro ha meno di una media di 59 dipendenti, nel 2025, mentre confluisce obbligatoriamente nel Fondo di Tesoreria INPS se la media è di almeno 60 addetti*.

3.1 Come funzionava l’obbligo prima della legge di Bilancio 2026
Fino al 31 dicembre 2025, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS riguardava esclusivamente i datori di lavoro del settore privato che occupavano almeno 50 dipendenti, calcolati secondo criteri rigidi e “storici”.
Per le aziende già esistenti al 31 dicembre 2006, la soglia dimensionale era determinata sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, senza rilevanza delle variazioni intervenute negli anni successivi.
Per le aziende avviate dopo il 31 dicembre 2006, il parametro era la media annuale dei dipendenti occupati nell’anno solare di inizio attività. Anche in questo caso, il superamento successivo della soglia dei 50 addetti non faceva scattare l’obbligo.

3.2 Cosa cambia con la legge di Bilancio 2026
La legge n. 199/2025 modifica l’art. 1, comma 756, della legge n. 296/2006, introducendo un principio nuovo: rileva non solo la dimensione iniziale dell’azienda, ma anche la crescita occupazionale intervenuta negli anni successivi all’avvio dell’attività.

Dal 1° gennaio 2026, diventano progressivamente obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS anche i datori di lavoro che, pur essendo inizialmente sottosoglia, raggiungono o superano nella media dell’anno precedente di riferimento determinati limiti dimensionali.
Estensione graduale dell’obbligo
La nuova disciplina prevede un’applicazione scaglionata nel tempo, secondo il seguente schema.
Tabella – Soglie dimensionali, calcolate sulla media dell’anno precedente e decorrenza dell’obbligo

Periodo Numero minimo di dipendenti Obbligo di versamento
Dal 01/01/2026 al 31/12/2027 60 dipendenti (prima media 2025)
Dal 01/01/2028 al 31/12/2031 50 dipendenti
Dal 01/01/2032 40 dipendenti

Nel biennio 2026-2027 l’estensione è limitata alle aziende con almeno 60 dipendenti. A regime, dal 2032, l’obbligo scatterà già al raggiungimento dei 40 addetti.

L’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS è verificato anno per anno sulla base della media dei dipendenti dell’anno solare precedente e non è permanente; pertanto, qualora tale media scenda sotto la soglia prevista dalla legge, il versamento al fondo tesoreria cessa  dal periodo di paga dell’anno successivo, con ritorno al regime ordinario di gestione del TFR o viceversa.

 

Confronto tra vecchia e nuova disciplina
Tabella – Regole a confronto

Aspetto Disciplina previgente fino al 31/12/25 Disciplina dal 01/01/2026
Rilevanza crescita aziendale No
Aziende sotto i 50 dipendenti all’avvio Escluse Incluse se superano le soglie
Calcolo dimensionale Storico e statico Dinamico e progressivo
Platea obbligati Limitata Ampliata

Implicazioni operative per i datori di lavoro

L’intervento legislativo comporta una revisione delle prassi aziendali, soprattutto per le imprese in crescita. I datori di lavoro che superano le nuove soglie dimensionali dovranno adeguare tempestivamente la gestione del TFR, distinguendo correttamente le quote da destinare alla previdenza complementare da quelle da versare al Fondo di Tesoreria INPS.

 

 Check list per aziende:
-Verificare la media dei dipendenti anno per anno dal 2025
-Monitorare il superamento delle soglie previste dalla legge
-Aggiornare le procedure di gestione del TFR
-Informare i lavoratori sulle modalità di destinazione del TFR
-Adeguare i flussi contributivi mensili verso l’INPS