Con l’ordinanza n. 6990 del 16 marzo 2025, la Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha stabilito che, qualora la formazione dell’apprendista sia assente o gravemente insufficiente, tale inadempimento determina la nullità del contratto per difetto di causa. Ne consegue la trasformazione del contratto di apprendistato, sin dall’origine, in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al lavoratore, pertanto, spetta il riconoscimento ex tunc del trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo indeterminato.