Con la consulenza giuridica n. 5 del 20 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei fringe benefit erogati ai dipendenti attraverso documenti di legittimazione, confermando che anche le carte di debito rientrano tra questi strumenti, se rispettano i requisiti normativi.
Il quadro normativo: articolo 51 del TUIR
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito da lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Si tratta del cosiddetto principio di onnicomprensività, da cui sono escluse solo le deroghe tassativamente indicate nei commi successivi dello stesso articolo.
In particolare, il comma 3 stabilisce che non concorre alla formazione del reddito il valore di beni e servizi se l’importo complessivo annuo non supera 258,23 euro. Se si supera tale soglia, l’intero valore rientra nel reddito imponibile. Il comma 3-bis consente inoltre che l’erogazione avvenga tramite documenti di legittimazione, cartacei o elettronici, purché riportino un valore nominale.
Definizione e vincoli del documento di legittimazione
Il decreto interministeriale del 25 marzo 2016, all’art. 6, stabilisce che i documenti di legittimazione:
- devono essere intestati al beneficiario effettivo;
- non possono essere ceduti o monetizzati;
- devono garantire un bene o servizio per l’intero valore nominale, senza possibilità di integrazione a carico del titolare;
- non possono rappresentare somme di denaro.
Tali documenti rappresentano quindi un titolo per accedere a uno specifico bene o servizio, il cui valore deve corrispondere al valore normale, secondo quanto definito dall’articolo 9 del TUIR.
Voucher: uso singolo e cumulativo
Nel caso dei voucher, la normativa distingue tra:
- Voucher monouso: devono essere utilizzati per un singolo bene o servizio, predeterminato nel valore.
- Voucher cumulativi: in deroga al principio di unicità, possono includere più beni e servizi, a condizione che il valore complessivo non superi 258,23 euro.
Questi ultimi possono essere gestiti anche tramite piattaforme elettroniche, che consentono al dipendente di selezionare le prestazioni disponibili (“carrello della spesa”), sempre nel rispetto della soglia di esenzione. In caso contrario, l’intero importo sarà considerato reddito imponibile.
Carte di debito come documento di legittimazione
Richiamando anche la risposta n. 273 del 18 luglio 2019, l’Agenzia ammette l’uso di budget figurativi elettronici per controllare e gestire l’erogazione dei benefit. Tali strumenti:
- non costituiscono titoli di credito;
- servono a identificare il dipendente e prevenire utilizzi impropri;
- devono essere utilizzabili esclusivamente presso esercenti predefiniti, abilitati all’erogazione di fringe benefit.
Se la carta di debito soddisfa questi requisiti – ovvero è utilizzabile per prestazioni selezionate, presso fornitori accreditati, e rispetta il limite di 258,23 euro annui – può essere considerata a tutti gli effetti un documento di legittimazione, in base al comma 3-bis dell’art. 51 del TUIR.
Conclusione
L’Agenzia delle Entrate riconosce che le carte di debito assegnate ai dipendenti possono rientrare tra gli strumenti idonei per l’erogazione di fringe benefit esenti da tassazione, purché siano vincolate per natura e modalità d’uso all’acquisto di specifici beni o servizi e siano conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente.
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