Con il Pronto Ordini n. 10/2026 del 2 luglio 2026, il CNDCEC ha chiarito che, in caso di conciliazione vita-lavoro e genitorialità, la riduzione dei crediti formativi professionali prevista dall’art. 8, comma 1, lett. b), del Regolamento FPC opera sul monte complessivo dei crediti richiesti.
La riduzione, quindi, non deve essere imputata rigidamente ai soli crediti ordinari o ai soli crediti obbligatori: l’iscritto mantiene autonomia nella scelta delle attività formative da svolgere, tra materie obbligatorie e non obbligatorie.
Il CNDCEC richiama il criterio già previsto per la maternità, dove la riduzione di 45 CFP, anche obbligatori, è ripartita tra gravidanza e primo anno di vita del bambino.