L’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro è stato introdotto dal  decreto 127/2021 ed è in vigore  dal 15 ottobre 2021.

 Dopo un iter che ha visto l’introduzione di numerose modifiche  al Senato la legge di conversione del decreto è stata approvata ieri anche dalla Camera  in via definitiva senza cambiamenti  rispetto al testo precedente . Per l’entrata in vigore si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

  1. VALIDITA’ GREEN PASS  Il green pass mantiene la sua validità  fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui  il conteggio delle ore, nel caso di tamponi porti una scadenza durante l’orario. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione  prevista da 600 a 1500 euro in caso di controlli  durante la giornata.
  2. LAVORO SOMMINISTRATO in caso di lavoro somministrato viene modificata la attuale prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell’agenzia che della azienda utilizzatrice. La conversione in legge definisce che l’obbligo è a carico dell’utilizzatore  mentre  l’agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque  tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass obbligatorio. In caso di violazione dell’obbligo informativo  la sanzione va da 400 a 1000 euro.
  3. SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS NELLE PICCOLE AZIENDE:  Viene prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato entro la soglia di 15 unità di personale dipendente,  possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine per sostituirlo:  la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta  può essere  di 10 giorni “lavorativi ” quindi due settimane di calendario, e con la possibilità di essere rinnovato più volte,  fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021 (  data di scadenza della norma  sul green pass, che corrisponde al termine dello stato di emergenza,  termine su cui già si discute per una proroga )  Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari . Inoltre va sottolineato che il dipendente sospeso perche pivo di green pass, durante tale periodo non può rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde.
  4. SANZIONI RIDOTTE :  Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta  delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni.
  5. CONSEGNA GREEN PASS AL DATORE PER IL PERIODO DI VALIDITA’:    nonostante le perplessità e la segnalazione al parlamento da parte del Garante per la privacy (probabilmente solo per l’urgenza della conversione che andava realizzata entro il 20  novembre , pena la decadenza dell’intero provvedimento) viene previsto che  i dipendenti possano  « consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19»  che la conserva   fino alla data di scadenza,  senza bisogno  quindi per quel dipendente di ripetere il controllo  del green pass ogni giorno . La norma è estesa sia al lavoro pubblico che al privato. La novità è abbastanza sconcertante dato che le precedenti indicazioni in materia di tutela dei dati personali andavano in direzione contraria. Anche l’ufficio studi parlamentare raccomanda chiarimenti, quindi è probabile una qualche indicazione ministeriale in merito, a breve.
  6. E’ stata prevista inoltre una deroga allo svolgimento di attività lavorative per alcune categorie di personale sanitario fino al termine dello Stato di emergenza mentre si limitano gli incarichi all’estero.

Da segnalare inoltre che la Camera con un ordine del giorno specifico ha chiesto al Governo una misura di sospensione per i green pass dei soggetti che si positivizzano, e l’esecutivo si è già impegnato in questo senso.