Obbligo di effettuare il vaccino e obbligo di possedere e di esibire il Green pass sul lavoro,  sono i due strumenti adottati dal Governo per arginare la diffusione della pandemia da Covid-19.

In considerazione dell’introduzione della certificazione verde COVID-19, mi sembra ora possibile dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto, affrontare come devono essere affrontate da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori le problematiche riferite alla Gestione. Mi corre l’obbligo però di farvi presente che la situazione è in evoluzione e che ci saranno ulteriori disposizioni legislative che andranno ulteriormente ad implementare le regole circa l’obbligatorietà del green pass.

Quali sono gli fatti che danno diritto al Green Pass?
La certificazione verde COVID-19 viene rilasciata quando si realizza uno dei seguenti casi:
1) Avvenuta vaccinazione, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica Jonsons).
2) Avvenuta vaccinazione, solo la prima dose di vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per la seconda dose.
3) Avvenuta guarigione da COVID-19, al termine dell’isolamento prescritto. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.
4) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivarecon esito negativo al virus. La validità è di 48 ore (72 ore in alcune Regioni) dall’esecuzione del test.
Nei primi tre casi, la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
In caso *autonomi (occasionali o professionisti), stagisti o altri collaboratori/lavoratori, va chiesto il green pass anche a loro?
Sì, l’accesso ai locali aziendali è subordinato al possesso del green pass per lo svolgimento di attività lavorativa professionale o formativa, a qualsiasi titolo, anche  per tutti i soggetti che accedono nei locali aziendali ed ivi prestano la loro opera, anche per i lavori in appalto, la verifica può essere fatta sia da un soggetto nominato dall’azienda committente che dal datore di lavoro dei lavoratori in appalto.
La sanzione per il lavoratore e *, che accede al luogo di lavoro senza il green pass, è la sospensione dalla prestazione lavorativa per il lavoratore che non è in possesso della certificazione verde, oppure scaduta. La sospensione è attiva fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione non è dovuta alcuna retribuzione/compenso/emolumento e non maturano, in caso di lavoratore, i ratei. L’inadempimento non avrà riflessi sulla conservazione del rapporto di lavoro, che è garantita.
Inoltre, l’accesso ai luoghi di lavoro, in violazione all’obbligo di possesso del Green pass, comporta anche una sanzione pecuniaria amministrativa da 600,00 a 1.500,00 euro. Senza, con ciò, escludere eventuali conseguenze disciplinari, secondo le previsioni contrattuali.
Le sanzioni per il datore di lavoro che non effettua i controlli riguardano  la mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, entro il 15 ottobre 2021 e comporterà, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro e in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata, le sanzioni vengono disposte  dal Prefetto per il tramite delle Forze di polizia, del personale ispettivo ASL e dell’Ispettorato del lavoro.
La verifica del green pass da parte del datore di lavoro dovrà avvenire solo tramite l’applicazione VerificaC19. L’App potrà effettuare la verifica anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno), attraverso il codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico, il soggetto interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell’articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).
La verifica ai soggetti interessati circa la presenza del Green pass va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all’esercizio dell’attività. In caso di accesso, ai locali aziendali, da parte di altri soggetti o per per attività in appalto, il controllo potrà avvenire da parte dell’azienda committente o direttamente dell’impresa appaltatrice.
Quali sono i soggetti esentati dalla presentazione del Green pass?
La richiesta dell’obbligo del Green Pass non si applica esclusivamente ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute.
Anche in caso di accesso alla mensa aziendale il lavoratore può accedere solo previa verifica del green pass, il Governo, in un Faq pubblicata il 14 agosto, ha evidenziato che “per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021.”.
È il caso di evidenziare che il controllo deve essere effettuato dalla società che eroga il servizio di ristorazione o dal datore di lavoro, se eroga direttamente il servizio di ristorazione