Le novità introdotte dal decreto Lavoro 2026
Dal 28 giugno 2026 il nuovo comma 1-bis dell’art. 8 stabilisce che tutti i contratti e gli accordi collettivi di prossimità sottoscritti devono essere depositati sia presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro sia presso l’archivio del CNEL.
Lo scopo è attribuire una data certa agli accordi. La seconda è creare una vera banca dati degli accordi derogatori, accessibile anche alle amministrazioni che svolgono controlli, come Ispettorato, INPS e Agenzia delle Entrate. La terza è aumentare la trasparenza aziendale, anche in collegamento con la nuova disciplina sulla trasparenza retributiva.
Cosa deve ancora chiarire il Ministero del Lavoro
Primo: la legge impone il deposito ma non stabilisce entro quanto tempo dalla sottoscrizione debba essere effettuato.
Secondo: non è chiaro se il mancato o tardivo deposito incida sulla validità dell’accordo. L’opinione dell’autore è negativa: in assenza di una previsione espressa, il contratto dovrebbe restare valido. Tuttavia, in sede ispettiva potrebbe essere impartita una disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004; l’inosservanza potrebbe comportare una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
Terzo: occorre capire se debbano essere depositati anche i contratti di prossimità stipulati prima del 28 giugno 2026 ma ancora efficaci. Secondo l’autore sarebbe coerente con l’obiettivo di creare una banca dati completa.
Datori di lavoro con meno di 15 dipendenti
Qui entra in gioco una delle novità più delicate.
Il nuovo comma 2-ter dell’art. 8 prevede che, per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, i contratti di prossimità con contenuti peggiorativi debbano essere sottoscritti presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro.
Inoltre, il comma 2-quater dispone che i lavoratori interessati debbano essere informati nei tre giorni antecedenti la sottoscrizione dell’accordo, attraverso posta elettronica oppure secondo le procedure aziendali.