Con sentenza  depositata il 20.10.2016, la Corte  d’appello di Trento, in riforma della pronuncia di primo  grado,  aveva  rigettato l’opposizione proposta da una società contro l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di somme per sgravi  indebitamente fruiti . La società contestava  che era stata attivata e comunicata la procedura di annullamento del  documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) già  rilasciatole.

La società aveva infatti goduto di sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità risultati successivamente indebiti in quanto erano emersi debiti contributivi pregressi . La società contestava dunque   la mancata comunicazione da parte dell’INPS dell’irregolarità, il che invalidava l’avviso  .

I giudici territoriali hanno affermato invece  che il rilascio al datore di  lavoro del c.d. DURC e l’eventuale violazione da parte  dell’INPS del procedimento di cui al decreto attuativo  dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, non può comunque  implicare il diritto del datore di lavoro di  beneficiare di sgravi indebitamente fruiti.