Le principali novità della Direttiva UE e le ripercussioni per le aziende

Il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza e parità retributiva, attraverso lo schema di decreto legislativo attualmente in esame alle Camere, segna un cambio di paradigma nella gestione delle politiche salariali.

In questo breve articolo si vuole portare evidenza della differenza tra il concetto di stesso lavoro e lavoro di pari valore.

Per le aziende con almeno 100 dipendenti sono, inoltre, previsti obblighi periodici di comunicazione circa il divario retributivo di genere. Qualora da tale reporting emerga un divario pari o superiore al 5% in una categoria di lavoratori, non giustificato da criteri oggettivi e non corretto entro 6 mesi, scatta l’obbligo di avviare una valutazione congiunta delle retribuzioni in collaborazione con le rappresentanze dei lavoratori, finalizzata a eliminare le disparità identificate.

I due concetti “Stesso lavoro” e “Lavoro di pari valore”

1) “Stesso lavoro”
Qui siamo nel caso più semplice.
Parliamo di lavoratori che:

  • fanno le stesse mansioni oppure mansioni praticamente identiche
  • sono inquadrati nello stesso livello del CCNL
  • appartengono alla stessa categoria legale (operaio, impiegato, ecc.)

Tradotto in concreto:
due addetti alla contabilità nello stesso ufficio, stesso livello, stesso contratto → devono avere lo stesso trattamento economico.
Non ci sono grandi margini interpretativi: se il lavoro è lo stesso, la parità è diretta.

2) “Lavoro di pari valore”
Qui nasce la vera complessità (ed è infatti il punto critico della norma).
Parliamo di lavori:

  • diversi tra loro
  • ma comparabili per contenuto professionale
  • e collocati in livelli retributivi che il CCNL considera “equivalenti” o confrontabili

Tradotto in concreto:
non conta il nome della mansione, ma il valore del lavoro.
Esempio tipico:

  • un addetto amministrativo
  • un addetto commerciale interno

Fanno lavori diversi, ma se:

  • richiedono competenze simili
  • hanno responsabilità comparabili
  • stanno in livelli retributivi analoghi

→ allora sono lavori “di pari valore”
→ e quindi devono avere trattamento economico equivalente

Dove sta la difficoltà (e il rischio per il datore)
Sul “pari valore” non basta guardare il livello del CCNL in modo meccanico.
Bisogna valutare:

  • competenze richieste
  • responsabilità
  • autonomia
  • condizioni di lavoro