i “buoni mobilità” si sostanziano in voucher prepagati validi per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni  all’abbattimento del costo  annuale dell’abbonamento al trasporto pubblico locale.

In particolare, l’allegato 1 al D.L. n. 208/2016, al punto 5 definisce  Buoni mobilità: “riconoscimento, a fronte dell’utilizzo di modalità di trasporto sostenibile quali piedi, bicicletta, trasporto pubblico locale, car sharing, car pooling in sostituzione dell’auto privata, di voucher prepagati validi per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbonamento al trasporto pubblico locale,  riconoscimento di incentivazioni economiche accessorie allo stipendio proporzionate ai km percorsi con modalità di trasporto sostenibile”. Spetta unicamente per il tragitto casa-lavoro-casa.

Pertanto, il dipendente, nel caso di specie, non fruisce di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l’acquisto di un abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, bensì beneficia, come già detto, di un valore economico corrisposto dal datore di lavoro di euro 0,25/km, con un tetto massimo all’importo del “buono mobilità” di 50 euro/mese.

Nella risposta all’interpello n. 293/2020, l’Agenzia delle Entrate, richiamata la definizione offerta dal D.M. n. 208/2016 dei “buoni mobilità”, specifica che  il dipendente non fruisce di un
servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l’acquisto di un abbonamento per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, bensì beneficia di un valore  economico corrisposto dal datore di lavoro di € 0,25/km, con un tetto massimo all’importo del “buono mobilità” di € 50/mese. Ne consegue che il “buono mobilità” concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività (art. 51, comma 1, TUIR). E sottolinea che il “buono mobilità” non concorre a formare il reddito solo se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati sia complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a € 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR).