Il contratto di apprendistato è per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato in cui il datore di lavoro deve  corrispondere all’apprendista:

  1. la retribuzione  per la prestazione di lavoro resa, ridotta, rispetto al regolare contratto a tempo indeterminato, a motivo della inesperienza dell’apprendista
  2. la formazione necessaria (in parte interna e in parte esterna) all’acquisizione di una maggiore competenza professionale.

Da notare che per evitare abusi e uso improprio del contratto di apprendistato, che gode di agevolazioni dal punto di vista retributivo e contributivo,  il legislatore ha introdotto specifici  limiti numerici, in rapporto al numero di dipendenti dell’azienda, per il suo utilizzo.

Vediamo di seguito  le caratteristiche di questo  contratto di lavoro  nelle varie applicazioni e particolarità, dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020 per l’apprendistato di 1 livello nelle piccole imprese.

Esistono tre tipologie principali  di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi,  (previsti dal  d.lgs 81- 2015, attuativo del Jobs Act), con le caratteristiche riassunte nella tabella che segue:

tipologia 

requisiti di età dei lavoratori

finalità

1) APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA SUPERIORE

tra i 15 e i 25 anni (non compiuti) 

conseguimento di un titolo di studio (qualifica o diploma professionale  e anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico

2) APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

tra i 18 e i 29 anni

conseguimento di un  diploma di istruzione secondaria superiore, di titolo di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca

3) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O “CONTRATTO DI MESTIERE “

tra i 18 e i 29 anni*

qualifica professionale, valida ai fini contrattuali

 (non titolo di studio) .

Dal 2016 è possibile assumere con questo contratto anche  i lavoratori OVER 29 beneficiari di mobilità o di trattamenti di disoccupazione, senza limiti di età, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. Per l’accesso l’Inps ha chiarito che il lavoratore non deve necessariamente  percepire materialmente ad es. la NASPI ma semplicemente essere titolare del diritto.

Il contratto di apprendistato va stipulato in forma scritta ai fini della prova e  deve contenere  il piano formativo individuale , definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali .

Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma o certificato di specializzazione (1 livello) e  nell’apprendistato di alta formazione e ricerca(2 livello), il piano formativo individuale è  predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa. 

 

1) Durata del contratto di apprendistato professionalizzante

La  durata  del contratto di apprendistato in generale non può superare i tre anni , che diventano  cinque nelle imprese artigiane, salvo diversa previsione contrattuale collettiva, in ragione dell’età e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.

E’ prevista una durata minima non inferiore a sei mesi.

Il periodo di apprendistato può essere prolungato in caso di malattia, infortunio e altra causa di sospensione involontaria del rapporto,  di durata superiore a 30 giorni.
Le parti non possono recedere dal contratto di apprendistato durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, mentre possono recedere al termine del periodo di formazione, osservando i termini di preavviso.

Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante,  puo avenire solo  se almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti è stato confermato  al termine del periodo di apprendistato.

2) Apprendistato, obbligo di formazione e sanzioni

Nell’apprendistato professionalizzante o di mestiere il datore di lavoro ha l’obbligo di impartire la formazione per ogni anno di apprendistato, secondo l’offerta formativa pubblica regionale o, in assenza della formazione pubblica, e prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento,; tale attività si puo svolgere  sia in azienda che all’esterno dell’azienda.
A questo fine è previsto l’obbligo di presenza di un tutor o referente aziendale in possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva.
La formazione obbligatoria,  la cui durata e le modalità di erogazione sono determinate in ragione all’età dell’apprendista, al titolo di studio e alla  qualifica da conseguire, deve essere certificata da Enti accreditati presso la Regione.

Il Ministero ha recentemente chiarito che la formazione di base su competenze trasversali non è obbligatoria per i soggetti over 29 percettori di disoccupazione, che abbiano già avuto esperienze lavorative, in quanto si presume  siano già in possesso di tali competenze.

SANZIONI

In caso di mancata formazione, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione agevolata versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell’apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con aggravio delle sanzioni civili.  La prescrizione è quinquennale, quindi l’Ispettorato del lavoro  può recuperare i contributi non versati relativi ai precedenti cinque anni.

RECESSO  UNILATERALE dell’APPRENDISTA

L’articolo 41, del Dlgs 81/2015 definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. L’articolo 42, comma 4, però consente il recesso  solamente al termine del periodo di apprendistato. Non vengono quindi disciplinate le dimissioni da parte dell’apprendista.  Secondo gli esperti del Sole 24 ore,  dato che nel contratto a tempo indeterminato è sempre consentito al lavoratore di dare le dimissioni ,  cio è possibile anche  nel contratto di apprendistato  ma il datore di lavoro potrebbe  chiedere il  recupero delle spese sostenute per la formazione  che vanno provate, ma potrebbero essere determinate anche da parte della contrattazione collettiva oppure nel contratto individuale in maniera forfettaria.

3) Aliquote contributive apprendistato e altri vantaggi

Per le assunzioni con contratto di apprendistato sono previsti i seguenti incentivi economici e normativi:
 decontribuzione, come specificato  nella tabella che segue:

Aliquote contributive a carico datori di lavoro

Aliquota a carico apprendista

Aziende fino a 9 dipendenti

Aziende oltre 9 dipendenti

1° anno di contratto (1,50%+1,61%) = 3,11%

10%+1,61% = 11,61%

5,84%

2° anno di contratto (3%+1,61%) = 4,61%

Anni successivi * (10% +1,61%) = 11,61%

il d.lgs 151-2015  ha previsto un anno di proroga per lo sgravio contributivo  dopo il  termine del periodo di formazione

 deducibilità del costo dalla base imponibile IRAP;

• possibilità di inquadrare l’apprendista ai fini retributivi fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante ( va fatto riferimento al contratto di categoria);
 esclusione dell’apprendista dal computo dei limiti numerici del personale previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative (ad es. non sono computabili nella base di calcolo per le assunzioni obbligatorie dei disabili, ai fini dei licenziamenti, ecc.).

LEGGE DI BILANCIO 2018

La legge 2015 2017 ha aggiunto, alle agevolazioni già descritte,  l’esonero contributivo del 50%, con un massimo di 3000 euro annui  nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, per i lavoratori che non abbiano compiuto i 30 anni  di età  alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo  previsto dal  decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (anno aggiuntivo di contribuzione agevolata alla fine del periodo di formazione di tre anni).

4) Novità apprendistato nella Circolare INPS 108/2018

Con la Circolare n.108 del 14 Novembre 2018, INPS  ha riepilogato l’assetto del regime contributivo relativo ai rapporti di apprendistato  a seguito delle modifiche intervenute  fino a quella data .La novità principale riguardava  la misura della contribuzione  nell’apprendistato di primo livello ovvero valido per il conseguimento di diplomi professionali (anche detto duale):  nelle aziende sotto i 9 dipendenti (per le assunzioni dopo il 24 settembre 2015 )  tornava ad essere fissata in tre scaglioni graduali :    1,5% per i primi 12 mesi –    3% per il secondo anno e     5% a partire dal terzo anno. Ma attenzione , la legge di bilancio 2020 ha  modificato nuovamente la disciplina contributivo  ( v.paragrafo seguente).

La seconda novità importante riguarda  l’apprendistato professionalizzante di soggetti beneficiari di mobilità ordinaria : per le assunzioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2017  non è piu valido il regime agevolato della legge 223/91  (aliquota 15,84% per i primi 18 mesi del contratto ) ma si torna alla contribuzione ordinaria. Nelle aziende con piu di nove addetti l’aliquota complessiva  in tutti i 36 mesi è pari al 17,45%,  di cui 5,84% a carico dell’apprendista, cui va aggiunto l’onere di finanziamento degli ammortizzatori sociali.

In materia di apprendistato over 29 per i percettori di disoccupazione,  l’Inps ribadisce che l’assunzione si ritiene valida a far data dalla decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore e, quindi, soltanto per le assunzioni di lavoratori che abbiano già ricevuto comunicazione dell’accoglimento della relativa domanda; non sono ritenute valide, le assunzioni effettuate precedentemente alla data di  decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore.

La circolare INPS ha anche comunicato le nuove codifiche da utilizzare nei flussi Uniemens per tali lavoratori a partire dal mese di dicembre 2018 per le assunzioni avvenute dal 1° gennaio 2017.

5) Novità 2021 sgravio e compatibilità con abilitazioni

La legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27.12.2019 ) aveva introdotto una ulteriore agevolazione  contributiva per l’anno 2020 con le seguenti caratteristiche:

  • sgravio contributivo totale  triennale 
  • per le assunzioni  in apprendistato di 1 livello (duale) , solo se effettuate da microaziende (fino a 9 dipendenti )
  • dal 1 gennaio al 31 12 2020.

Si sottolinea che per le aziende sopra i 9 dipendenti le aliquote per l’apprendistato duale sono quelle indicate nel paragrafo 3.

Nel corso della conversione in legge del decreto Ristori (137/2020) è stato approvato un emendamento grazie al quale  l’agevolazione è stata  confermata anche per il 2021. 

Le istruzioni sono state emanate dall’INPS nella circolare n. 87 del 18.6.2021. L’istituto ricorda ricorda che lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.

APPRENDISTATO E TITOLI ABILITANTI

Nella nota dell’Ispettorato del lavoro n. 873 2021  viene ribadito che il contratto di apprendistato può essere compatibile con titoli abilitanti per determinate professioni ( ad es. con riferimento all’abilitazione all’insegnamento o all’attività di estetista o di  assistente odontoiatrico come nel caso oggetto di  chiarimenti )  posto che di tale situazione il datore tenga presente nella definizione del piano formativo individuale che deve essere coerente con l’esigenza dell’impresa ma anche prevedere uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche integrative.

La nota chiarisce infatti che “Il possesso dell’abilitazione non esclude l’assunzione dell’Assistente di studio odontoiatrico con contratto di apprendistato professionalizzante, potendo portare ad una modulazione del percorso formativo, eventualmente ridotto, che tenga conto delle competenze acquisite nel corso della formazione già effettuata e della disciplina regionale di riferimento in relazione alla durata ed ai contenuti dell’offerta formativa pubblica di base e trasversale, determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione”.