In merito all’individuazione delle fattispecie “oggettive” nelle quali il contratto intermittente è lecitamente applicabile, l’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923, avvenuta con la Legge n. 56/2025, apre un vuoto normativo, che potrebbe suscitare incertezze per imprese e Consulenti del Lavoro.
Nonostante l’abrogazione, sia giuridicamente sostenibile, continuare a utilizzare la tabella allegata al R.D., come riferimento per l’identificazione delle attività intermittenti, pare verosimile.
Tale interpretazione, trova fondamento nella natura puramente materiale del rinvio, come affermato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 34 del 2010, sarebbe però opportuno, tuttavia, un intervento normativo urgente.