Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) è un modo per pagare una parte dello stipendio ai lavoratori, anche quando l’azienda riduce o sospende l’attività: si usa in quei casi in cui non si può ricorrere alla cassa integrazione ordinaria CIGO.
L’INPS paga max 1.404,03 € al mese al lavoratore (2025);
Quando si usufruisce del FIS l’azienda paga in più dei contributi ogni mese e al momento dell’attivazione del FIS, ovvero il 4% della retribuzione persa dai lavoratori.
A seconda del numero di dipendenti, si può attivare il FIS per certe cause previste dalla legge (ordinarie o straordinarie) e per un certo periodo di tempo.
Che cos’è il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS)
È una misura che permette ai lavoratori di ricevere una parte del loro stipendio quando l’azienda, a causa di difficoltà temporanee, riduce o sospende l’attività lavorativa. È una sorta di “rete di sicurezza” economica, per i lavoratori, durante periodi di difficoltà aziendale temporanea.
Quali aziende possono farne richiesta
Tutte le aziende, con almeno un dipendente, che non rientrano nella tutela prevista dalla cassa integrazione ordinaria come, ad esempio, gli studi professionali o le aziende del commercio.
Quando si può attivare
Causali ordinarie:
- mancanza di lavoro/scarsa richiesta di prodotti o servizi, crisi economica
- fine cantiere, fine lavoro, modifiche al progetto
- scarsa disponibilità di materiali
- eventi meteo
- sciopero di un reparto o di altra impresa che blocca la produzione.
- disastri naturali, incidenti, ordini della pubblica autorità che bloccano l’attività
Causali straordinarie:
- riorganizzazione aziendale
- “contratto di solidarietà”, cioè accordi tra azienda e sindacati nei casi che non rientrano nella cassa integrazione straordinaria
Le causali utilizzabili dipendono dal numero medio di dipendenti occupati nel semestre che precede la richiesta di attivazione:
- Aziende fino a 15 dipendenti: possono utilizzare le causali sia ordinarie che straordinarie
- Aziende oltre i 15 dipendenti: possono utilizzare esclusivamente le causali ordinarie (non rientrano la riorganizzazione aziendale e il contratto di solidarietà)
Quali lavoratori possono usufruirne
tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, con almeno 30gg di anzianità di servizio, non è utilizzabile per i dirigenti
Fondo integrazione salariale: per quanto si può utilizzare
Per le aziende che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente:
- fino a 5 dipendenti → 13 settimane in un biennio mobile
- più di 5 dipendenti → 26 settimane in un biennio mobile
massimo 24 mesi in un quinquennio mobile
- per la causale “contratto di solidarietà”, il tempo di utilizzo dell’assegno viene calcolato diversamente:
- Entro i 24 mesi: Se il lavoratore utilizza l’assegno FIS per un contratto di solidarietà e non supera i 24 mesi complessivi di utilizzo del FIS nel quinquennio mobile, il tempo di utilizzo viene contato alla metà. Esempio: se un lavoratore utilizza l’assegno per 12 mesi per un contratto di solidarietà, questi verranno contati come 6 mesi ai fini del limite dei 24 mesi nel quinquennio.
- Oltre i 24 mesi: Se il lavoratore supera i 24 mesi di utilizzo del FIS nel quinquennio mobile, anche il tempo di utilizzo per il contratto di solidarietà viene contato per intero. Esempio: Se il lavoratore utilizza 12 mesi di FIS con causali ordinarie, potrà successivamente fruire di 24 mesi di FIS con causale contratto di solidarietà. Per effetto del conteggio “a metà”, i primi 12 mesi saranno considerati come 6 mesi computati, mentre la quota residua sarà conteggiata per intero. Complessivamente, si avranno 36 mesi effettivi di utilizzo, che corrispondono a 24 mesi computati.
Chi paga e quanto
- l’INPS:
- paga l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e fino a un massimo di 1.404,03€ mensili (per il 2025)
- l’azienda:
- ogni mese versa un contributo ordinario pari a:
- 0,50% → se ha meno di 5 dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente
- 0,80% → se ha più di 5 dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente
- ogni mese versa un contributo ordinario pari a:
di questo contributo, 1/3 sono a carico azienda e 1/3 a carico del lavoratore
Le aziende con un numero medio di dipendenti pari o inferiore a 5 hanno diritto a una riduzione del 40% del contributo ordinario, se non hanno richiesto il FIS per almeno 24 mesi.
Se l’azienda ottiene il FIS, deve versare anche un contributo addizionale pari al 4% della retribuzione lorda persa dai lavoratori a causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Finanziamento Del Fis
- Le risorse per il pagamento degli assegni di integrazione salariale provengono direttamente dai contributi versati dai datori di lavoro: significa che, se l’azienda non ha disponibilità finanziaria presso l’INPS, il FIS non può erogare nulla!
- Si può anticipare il pagamento dell’assegno FIS e successivamente farsi rimborsare dall’INPS, oppure chiedere un conguaglio con i contributi che si deve versare
- In casi di serie difficoltà finanziarie dell’azienda, l’INPS può autorizzare il pagamento diretto dell’assegno ai lavoratori
Fondo integrazione salariale: come attivarlo [procedura sindacale]
Come ricordato dall’INPS nella circolare n. 18 del 2022, per poter accedere alle prestazioni erogate dal FIS, il datore di lavoro è tenuto a esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale disciplinata dal d.lgs. 148/15.
Secondo tale procedura, il datore di lavoro, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ha anzitutto l’obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione, che può avvenire anche in via telematica e la cui principale finalità è quella di tutelare gli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi del datore di lavoro.
L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data di invio della comunicazione preventiva ai sindacati. Per le imprese fino a 50 dipendenti, il termine è ridotto a 10 giorni.
Con riguardo agli aspetti connessi alla verifica del rispetto della procedura di informazione e consultazione sindacale, l’INPS, con il messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022, ha precisato che il datore di lavoro, nel presentare la domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale, in sostituzione della prova dell’avvenuta informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, può allegare una dichiarazione dei sindacati attestante il regolare espletamento della procedura di consultazione sindacale.
Fonti
- Fondo d’Integrazione Salariale (FIS)
- D. Lgs. 148/2015 e succ. mod.
- Circ. INPS n. 18 del 01-02-2022
- Circ. INPS n. 14 del 03-02-2023
- Circ. INPS n. 25 del 29-01-2024
- Circolare MLPS n. 3/2022
- Decreto-Interministeriale n. 94343/2016
- LEGGE 41/1986
Nota:
Il biennio mobile è un periodo di due anni che si sposta continuamente nel tempo. Ad esempio, se oggi è il 1° gennaio 2025, il biennio mobile in corso comprende il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
All’importo di 1.404,03€ viene applicata una ritenuta INPS del 5,84% riducendo il massimale a 1.323,03 €, a cui poi va ancora applicata l’aliquota IRPEF, per determinare l’importo percepito dal lavoratore.