La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 3 luglio 2025, n. 18063, ha ritenuto che il lavoratore titolare dei permessi ex Legge n. 104/1992 può rifiutare la modifica di un orario di lavoro consolidato da 20 anni (in particolare, modifica dell’orario di lavoro da quello c.d. a ciclo continuo-semicontinuo a un orario di lavoro su doppio turno), se tale cambiamento compromette la possibilità di assistere il coniuge disabile.

Prima di procedere al licenziamento, il datore di lavoro ha l’onere di esplorare ogni possibile alternativa, anche prevedendo mansioni inferiori, al fine di mantenere l’orario che consente l’assistenza.